Pronte le schede per aderire al concordato preventivo biennale (CPB) 2026/2027 e al ravvedimento speciale per le quattro annualità dal 2020 al 2023.
Sanatoria riservata ai contribuenti fidelizzati che rinnovano l’adesione al patto anche per il nuovo biennio (2026/2027) ma con perfezionamento e conseguenti effetti protettivi differiti a partire dal prossimo 1° gennaio.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati, le schede di sintesi dedicate al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026/2027.
La pubblicazione fornisce un quadro informativo in vista della scadenza per formalizzare l'adesione o il rinnovo del CPB fissata per il 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre, scadenza introdotta nelle disposizioni, cade di sabato) e le schede di sintesi sono strutturate in sezioni differenziate a seconda della storia contributiva del soggetto (nuova adesione o rinnovo).
Per i contribuenti che hanno già aderito al patto con il Fisco per il biennio 2024/2025 e intendono rinnovarlo per il 2026/2027, il documento mette a disposizione la simulazione per il calcolo delle imposte sostitutive necessarie ad accedere al regime del ravvedimento speciale ovvero alla sanatoria per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023, come introdotta dal dlgs 148/2026, con possibilità di aderire anche ad una singola annualità.
I prospetti applicativi riportano tabelle trasparenti suddivise tra imposte dirette, addizionali e Irap e per ciascuna annualità sono evidenziati il punteggio Isa attribuito, il reddito dichiarato e la relativa base imponibile, l'incremento della base imponibile secondo i coefficienti di legge e l'aliquota agevolata applicabile, variabile dal 10% al 15% in ragione del livello di affidabilità fiscale, nonché il conseguente importo dell'imposta sostitutiva dovuta.
L'utilità strategica di questi prospetti consiste nell'offrire un ausilio precalcolato sui dati già in possesso dell'Anagrafe Tributaria (dichiarazioni dei redditi e modelli Isa) e, come precisato dall'Amministrazione finanziaria, tali simulazioni hanno natura informale e non vincolante ma possono costituire una buona traccia per consentire ai contribuenti e agli intermediari incaricati di valutare la convenienza economica della sanatoria prima di sottoscrivere il rinnovo del patto.
Nonostante l'adesione al concordato per il 2026/2027 debba essere effettuata entro il prossimo 2 novembre, la regolarizzazione delle annualità pregresse (ravvedimento speciale) segue un calendario differito poiché il versamento dell'imposta sostitutiva, necessario per il perfezionamento della sanatoria e per la conseguente preclusione dei controlli di cui all'art. 39 del D.P.R. 600/1973 e art. 54 del D.P.R. 633/72, potrà avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027; il detto pagamento potrà essere effettuato, alternativamente, in una unica soluzione entro il 15 marzo 2027 oppure in forma rateale, fino a un massimo di dieci rate mensili di pari importo, con prima rata in scadenza il 16 marzo 2027 e con applicazione degli interessi legali.
L’adesione alla sanatoria evidenzia, quindi, un "vulnus" operativo nella finestra novembre 2026 – gennaio 2027 dipendente dalla “sfasatura” tra i termini di adesione e quelli di versamento, a danno del contribuente.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 148/2026, l'accesso al regime del ravvedimento speciale è tassativamente precluso qualora, prima del versamento dell'imposta sostitutiva, sia essa eseguita in unica soluzione o della prima rata, siano stati notificati atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti per i periodi d'imposta 2020/2023.
Si determina così una vera e propria "finestra grigia" di vulnerabilità nel caso in cui il contribuente formalizzi il rinnovo del patto entro il 2 novembre 2026 poiché, come indicato in precedenza, la possibilità di effettuare il versamento sanante (perfezionamento) si apre solo a partire dal prossimo 1° gennaio.
In questi due mesi (novembre e dicembre 2026), il contribuente, pur avendo già manifestato e formalizzato l'adesione al concordato per il biennio 2026/2027, non ha alcuna facoltà tecnica di versare l'imposta sostitutiva per blindare anche la sanatoria e, di conseguenza, se in questo arco temporale l'Agenzia delle entrate dovesse notificare un avviso di accertamento relativo agli anni 2020/2023, l'effetto “protettivo” del ravvedimento speciale verrebbe irrimediabilmente precluso per l'annualità accertata, lasciando il contribuente esposto e senza possibilità di difesa preventiva, pur restando valido l’accordo sul reddito definito per il biennio 2026/2027. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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