Società cooperative e finanziamenti soci, la Cassazione cancella gli automatismi


  • Cambio di rotta sulla postergazione dei finanziamenti dei soci delle cooperative

    Cambio di rotta sulla postergazione dei finanziamenti dei soci alle cooperative. A dieci anni dal precedente arresto del 2016, la Suprema Corte di Cassazione supera espressamente quell’orientamento e apre all’applicazione dell’art. 2467 c.c. anche alle cooperative.

    Non basta, però, la qualità di socio né una situazione di difficoltà finanziaria: occorre verificare se l’organizzazione dell’ente consenta al socio che finanzia la cooperativa di acquisire informazioni paragonabili a quelle riconosciute al socio di una società a responsabilità limitata.

    Questo il recente indirizzo della Suprema Corte, che abbandona una lettura fondata esclusivamente sul tipo societario e sposta l’attenzione sulle caratteristiche organizzative della singola cooperativa e sui poteri informativi riconosciuti al socio.

    Con l’ordinanza n. 23727 del 21 luglio 2026, i giudici di legittimità hanno stabilito che lo scopo mutualistico, la variabilità del capitale e la tendenziale parità di voto tra i soci non bastano, da soli, a escludere la postergazione.

    La disciplina prevista dall’art. 2467 c.c. ha, infatti, una matrice organizzativa e non puramente tipologica, con la conseguenza che può trovare applicazione anche alle cooperative quando l’organizzazione concreta consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c.

    Nel precedente del 2016, la Suprema Corte aveva seguito una linea restrittiva, ritenendo l’art. 2467 c.c. non applicabile, in via generale, al di fuori del tipo della s.r.l..

    Con l’ordinanza in commento quel quadro viene espressamente superato.

    Da un lato, la Cassazione ridimensiona quel precedente sul piano fattuale, ricordando che in quel caso si trattava di finanziamenti effettuati in applicazione della “legge Marcora”, di cui alla legge 49/1985, mediante erogazione indiretta di denaro pubblico attraverso apposite società finanziarie, circostanza che costituiva un’autonoma ragione per negare la postergazione.

    Dall’altro, valorizza la legge 205/2017, il cui art. 1, comma 239, stabilisce che l’art. 2467 c.c. “non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale”.

    Se l’art. 2467 c.c. fosse stato del tutto estraneo alle cooperative, osserva in sostanza la Corte, una simile esclusione non avrebbe avuto ragione d’essere.

    La deroga sul prestito sociale conferma, quindi, che la postergazione non è in assoluto incompatibile con il tipo cooperativo.

    Il punto centrale della pronuncia risiede nel rifiuto di qualsiasi automatismo: non tutte le cooperative sono assoggettate all’art. 2467 c.c. e non tutti i finanziamenti dei soci sono destinati a essere postergati.

    L’indagine del giudice deve concentrarsi sull’assetto organizzativo dell’ente, verificando se il socio, in base alle prerogative informative riconosciute, si trovi in una posizione assimilabile a quella del socio di s.r.l..

    Occorre inoltre che, al momento del finanziamento, ricorra uno dei presupposti dell’art. 2467, comma 2, c.c.: l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.

    Non rileva, invece, lo stato soggettivo di effettiva conoscenza di tali condizioni da parte del socio.

    Una volta accertati i presupposti oggettivi e organizzativi, l’effetto della postergazione opera automaticamente, senza che sia necessario provare che il socio conoscesse concretamente la situazione della società o l’intenzione delle parti.

    L’ordinanza affronta anche un ulteriore profilo di interesse pratico: l’ampiezza della nozione di finanziamento “in qualsiasi forma effettuato”.

    Il caso originava dalla liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa agricola, nel cui passivo il Tribunale di Modena aveva ammesso in postergazione non solo un finanziamento fruttifero di 380.000 euro, ma anche 1.238.689,10 euro di crediti commerciali derivanti dalla vendita di suini, ritenendo che una dilazione di pagamento convenuta oltre 250 giorni integrasse un finanziamento atipico.

    Sul punto il relativo motivo di ricorso è rimasto assorbito per effetto dell’accoglimento della prima censura.

    La Cassazione ha tuttavia precisato che la natura commerciale del credito non esclude, di per sé, l’applicazione dell’art. 2467 c.c.: una fornitura accompagnata da un’anomala e prolungata dilazione dei pagamenti, così come la sistematica omessa o ritardata riscossione di crediti commerciali, può assumere funzione finanziaria.

    La decisione traccia, quindi, una linea per la consulenza d’impresa e per la redazione degli statuti.

    L’ampliamento dei diritti di controllo e di informazione dei soci può rendere più concreta l’applicazione dell’art. 2467 c.c., ma non determina da solo la postergazione: resta necessario verificare anche la situazione economico-finanziaria esistente al momento dell’erogazione. La pianificazione degli assetti dovrà tenere conto di questo parametro, ferma restando l’espressa esclusione legislativa del prestito sociale. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     

     

     


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