CPB 2026/2026 con rideterminazione dell'accordo in caso di modifiche con dichiarazione integrativa


  • Questa una delle novità introdotte dal decreto correttivo finalizzata ad incentivare le adesioni

    Rideterminazione del patto con il Fisco in caso di integrazione della dichiarazione dei redditi per rimuovere errori o omissioni relativi a ricavi o compensi. Ravvedimento speciale (2020/2023) per chi conferma (rinnova) l’accordo per il biennio 2026/2027.

    Queste alcune novità introdotte decreto correttivo, il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (più noto come "Decreto Omnibus"), licenziato definitivamente ieri dal consiglio dei ministri, che apportano modifiche sostanziali alla disciplina del concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al d.lgs. 13/2024, ma a partire dal biennio 2026/2027, e introducono un regime di ravvedimento speciale, per tutti i periodi d’imposta compresi dal 2020 al 2023, limitatamente ai contribuenti che “rinnovano” l'adesione al concordato preventivo biennale (CPB).

    Il decreto interviene direttamente sul d.lgs. 13/2024 per chiarire la validità dell’accordo e, con l’inserimento del comma 2-bis all’articolo 10, viene stabilito in modo chiaro ed inequivocabile che l’adesione al concordato, in assenza dei requisiti necessari, è da considerarsi priva di effetti; lo stesso rigore viene applicato in presenza di cause di esclusione, in virtù del nuovo comma 1-bis dell’art. 11, rendendo l'adesione nulla fino dall'origine.

    Per quanto riguarda le società e le associazioni professionali, l'accesso è ora vincolato al fatto che i soci o associati esercitino attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA), applicato dalla società o associazione stessa, e, in caso di rinnovo dell'adesione, la norma introduce una flessibilità (b-quater dell’art. 11 e b-ter dell’art. 21) per la compagine sociale giacché sono fatte salve le modifiche derivanti dall'ingresso di nuovi soci o associati che, nell'anno precedente, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati oppure redditi d'impresa o di lavoro autonomo non superiori a 35.000 euro.

    Le modifiche all’art. 14 del d.lgs. 13/2024 potenziano significativamente i benefici per chi decide di rinnovare il patto con il Fisco poiché, tra le novità più rilevanti, si evidenziano la soglia per l’esonero dal rilascio del visto di conformità per la compensazione dei crediti, che sale a 100.000 euro annui per l'Iva e a 70.000 euro annui per le imposte dirette e l’Irap, l’esonero dal visto o dalla garanzia per rimborsi Iva fino a 100.000 euro annui nonché l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento riguardante il reddito d’impresa e di lavoro autonomo e, per chi rinnova, la non debenza degli interessi per i pagamenti rateali dei versamenti in scadenza riferibili all’adesione del biennio 2026/2027.

    Una novità interessante è introdotta dal nuovo comma 3-bis dell’art. 19 e disciplina il caso di integrazione della dichiarazione dei redditi per rimuovere errori o omissioni relativi a ricavi o compensi giacché in tale ipotesi, il reddito concordato viene rideterminato sulla base dei nuovi dati mentre le relative sanzioni possono essere sanate anche tramite il ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del d.lgs. 472/1997.

    Di fatto, quindi, se il contribuente modifica o integra la dichiarazione dei redditi, ai sensi del comma 8 dell'art. 2 del D.P.R. 322/1998, per correggere dati che hanno influenzato la proposta di concordato, il reddito o il valore della produzione concordati vengono rivisti.

    Sul fronte della decadenza l’art. 22 del d.lgs. 13/2024 viene riformulato al fine di includere, tra le cause di esclusione, la presenza di errori o omissioni nei dati comunicati, qualora il reddito effettivo risulti superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato (redditi e valore della produzione); si configura una causa di non punibilità se il contribuente regolarizza la posizione secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000 (pagamento integrale del debito).

    Si introduce, infine, una misura straordinaria per i soggetti Isa che rinnovano l’adesione al patto con il Fisco per il biennio 2026/2027 giacché questi contribuenti possono regolarizzare, anche singolarmente, i periodi d’imposta compresi dal 2020 al 2023, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’IRAP.

    Coerentemente con l’estensione temporale su più anni, si prevede una riduzione del 30% delle imposte sostitutive per le annualità 2020 e 2021 (quelle del COVID) e le cause di esclusione ISA correlate alla pandemia per il biennio citato (2020/2021), in precedenza non previste, stante il fatto che la sanatoria era limitata al solo periodo d’imposta 2023.

    La base imponibile è costituita dalla differenza tra il reddito già dichiarato nel 2023 e un valore incrementato in base al punteggio Isa applicando percentuali di incremento tarati sulla base dei voti ottenuti (con Isa 10 del 5%, Isa tra 8 e 10 del 10%, Isa tra 6 e 8 del 20%, Isa tra 4 e 6 del 30%, Isa tra 3 e 4 del 40% e Isa inferiore a 3 del 50%) e con applicazione di aliquote dell’imposta sostitutiva variabili (10% per punteggio Isa pari o maggiore di 8, 12% per punteggio tra 6 e 8 e 15% per punteggio inferiore 6); per l'Irap l'aliquota è fissata al 3,9% e, in ogni caso, per tutti i tributi il versamento minimo non può essere inferiore a 1.000 euro.

    Il ravvedimento speciale non è ammesso se sono già stati notificati processi verbali di constatazione o atti di accertamento mentre il versamento può essere effettuato dal 1° gennaio 2027 al 15 marzo 2027, alternativamente, in una unica soluzione o in un massimo di dieci rate mensili, e il perfezionamento inibisce le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, di cui all’art. 39 del D.P.R. 600/1973, per il 2023; tuttavia, i termini di decadenza per l'accertamento relativi a tale annualità sono prorogati al 31 dicembre 2029.

    Infine, per tutti i soggetti Isa che rinnovano l'adesione al patto per il biennio 2026/2027, i termini di decadenza, in scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogati, in deroga alla lege 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) al 31 dicembre 2027, a prescindere dall'adesione o meno al ravvedimento speciale. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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