Per l’Agenzia delle Entrate, stante la mancata introduzione di una disciplina specifica da parte della riforma, ai fini dell’assoggettamento a Iva delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore, si deve far riferimento alla indicazioni comunitarie e alla disciplina domestica, tenendo conto, quindi, degli ordinari presupposti.
In tema di Iva, quindi, nessuna novità, con l’emersione di numerose criticità sulla qualificazione degli enti e sull’obbligo di acquisizione della partita Iva, fatta salva l’introduzione di un regime forfetario specifico per le organizzazioni di volontariato (ODV) e per le associazioni di promozione sociale (APS).
Com’è noto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19 febbraio 2026 n. 1/E, ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina relativa agli enti del Terzo settore, dopo la riforma del comparto, ma con poche indicazioni sulla disciplina Iva, in assenza della mancata previsione di una disciplina ad hoc.
Il d.lgs. 117/2017 (C.T.S.), alla stessa stregua del d.lgs. 112/2017, che reca la disciplina in materia di imprese sociali, non ha introdotto alcun regime speciale di determinazione dell'Iva per gli enti del Terzo settore, limitandosi a riferire alcune semplificazioni negli adempimenti previsti ai fini del tributo.
L’unica eccezione è quella disposta per le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) del Terzo Settore che, ove non superino una determinata soglia di ricavi annui, possono beneficiare di un regime forfetario, valido sia ai fini dell'Iva sia ai fini delle imposte dirette, di cui all’art. 86 del d.lgs. 117/2017.
Gli enti che assumono la qualifica di E.T.S., quindi, devono applicare l'Iva secondo le regole ordinariamente previste dal d.p.r. 633/1972 e dal D.L. 331/1993 e, più in generale, in conformità ai principi previsti dalla Direttiva 2006/112/CE e dalla giurisprudenza unionale.
La direttiva comunitaria, peraltro, definisce soggetto passivo d'imposta "chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività" (art. 9 paragrafo 1 della Direttiva 2006/112/CE) e definisce, di conseguenza, l'attività economica come "ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate"; in particolare, si considera tale "lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità" (art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2006/112/CE).
In ambito nazionale, invece, il d.p.r. 633/1972 (decreto Iva) considera soggetto passivo Iva chi agisce nell'esercizio di imprese, ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 633/1972 o nell'esercizio di arti o professioni, ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/1972.
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1 del decreto Iva, un'operazione è soggetta all'Iva se coesistono tre presupposti: l'operazione deve avere natura di cessione di beni o di prestazione di servizi e, in generale, deve essere effettuata a titolo oneroso (ossia verso un corrispettivo), ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.p.r. 633/1972 (presupposto oggettivo), l'operazione deve essere effettuata nell'esercizio abituale di impresa, arte o professione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.p.r. 633/1972 (presupposto soggettivo) e l'operazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato, secondo i criteri previsti dagli articoli 7 e seguenti del d.p.r. 633/1972 (presupposto territoriale).
Secondo costante giurisprudenza (Corte di Giustizia UE 20 gennaio 2005, causa C-412/03 e 15 aprile 2021 causa C-846/19), il requisito dell'”onerosità” presuppone la sussistenza di un nesso diretto tra l'operazione effettuata e il corrispettivo ricevuto dal soggetto passivo e, a livello operativo, un ente del Terzo settore, che intraprenda un’attività di impresa nel territorio dello Stato, deve presentare la dichiarazione di inizio attività mediante il modello “AA7/10”, entro trenta giorni dall'inizio effettivo dell'attività ovvero dalla data in cui è effettuata almeno un'operazione attiva o passiva, ai sensi del comma 1 dell’art. 35 del d.p.r. 633/1972.
Dal punto di vista operativo, quindi, l’ente, con non poche difficoltà, deve interrogarsi su quali attività pone in essere, stante il fatto che l’ente può eseguire attività di diverso tipo che, in estrema sintesi, possono essere riassunte in attività di raccolta fondi anche con erogazioni liberali, attività rivolte verso i soci o verso terzi, con pagamento di corrispettivi specifici, e contributi pubblici, a fronte anche di convenzioni con la Pubblica Amministrazione per l’esecuzione di determinati servizi o come mero fondo perduto.
Gli enti che ritengono di operare, dopo attenta valutazione, con attività commerciali sono tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.), utilizzando la “Comunicazione Unica” e se effettuano operazioni inquadrabili tra quelle esenti, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 10 commi 1 n. 11, 18 e 19 e comma 3 dell’art. 10 del d.p.r. 633/1972, possono esercitare l'opzione di cui all'art. 36-bis del d.p.r. 633/1972 (dispensa dagli adempimenti) al fine di ritenersi esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione, limitatamente alle operazioni esenti. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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