Cambio di rotta nel trattamento fiscale delle somme liquidate dall’assegnatario ai legittimari non assegnatari (attribuzioni compensative) nell’ambito del patto di famiglia.
L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ora in base al rapporto di parentela tra il disponente (per esempio, il padre) e il legittimario non assegnatario (per esempio, la figlia) e non più tra l'assegnatario e il non assegnatario (per esempio, tra fratelli), permettendo di godere di franchigie più ampie e aliquote inferiori.
A vent’anni dalla sua introduzione, di cui alla legge 14 febbraio 2006 n. 55, il patto di famiglia ha raggiunto una maturità che ne consolida il ruolo di strumento utile per il passaggio generazionale dell’impresa e, su questa scia, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC, documento di luglio 2026) ne ha riassunto un quadro aggiornato e integrato con le più recenti sentenze di legittimità e i più recenti documenti di prassi.
Uno dei punti di svolta più significativi e rappresentati nel documento concerne la natura della liquidazione dei legittimari non assegnatari; superando la vecchia visione atomistica, che penalizzava fiscalmente l'operazione, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione, sentenza n. 29506/2020) ha abbracciato la tesi unitaria.
Secondo questo orientamento, recepito anche dall'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 12/E/2025), la liquidazione operata dall'assegnatario a favore degli altri legittimari è qualificata come una liberalità indiretta del disponente con la conseguenza che ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, si rendono applicabili le aliquote e le franchigie basate sul rapporto di parentela tra il disponente e i legittimari e non tra assegnatario e non assegnatari.
Sul fronte delle imposte dirette, il principio cardine rimane la “neutralità” fiscale, di cui al comma 1 dell’art. 58 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), con la conseguenza che il trasferimento dell'azienda non costituisce realizzo di plusvalenze, a condizione che il beneficiario assuma i medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa.
Un orientamento giurisprudenziale riguarda il caso in cui l'assegnatario sia già imprenditore; la sentenza valorizza la ratio normativa sostenendo che l'esenzione debba operare indipendentemente dalla qualifica del beneficiario poiché l'azienda confluisce prima nella sfera personale e solo successivamente in quella aziendale (CTP Matera n. 350/2/17).
Sotto il profilo dell’imposizione diretta, il trasferimento dell'azienda tramite il patto di famiglia è basato sul principio di neutralità fiscale giacché il passaggio costituisce un atto a titolo gratuito con conseguente non emersione di plusvalenze e il legittimario assegnatario assume l’azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa, garantendo una continuità che sposta l'imposizione al momento di un eventuale futuro realizzo dei beni.
Dal punto di vista dell’imposizione indiretta risulta applicabile l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al comma 4-ter dell’art. 3 del d.lgs. 346/1990, dovendo evidenziare che, per le società di capitali, il beneficio è subordinato all'acquisizione o integrazione del controllo ai sensi del n. 1, comma 1 dell’art. 2359 c.c. (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) e al potere di voto che deve essere pieno e onnicomprensivo (Cassazione, ordinanze n. 6614/2026 e 6616/2026).
Nelle società personali l’esenzione si applica se l'assegnatario si impegna a detenere le quote per cinque anni e recenti arresti e interpretazioni (Cassazione, ordinanza n. 7619/2026 e risposta n. 116/2026) confermano che l'agevolazione spetta anche in caso di nuda proprietà, purché il socio assegnatario acquisisca la piena titolarità dei poteri gestori.
Nell’ambito del trattamento tributario della liquidazione che l'assegnatario deve ai legittimari non assegnatari, superando l'orientamento del Fisco (circolare n. 3/E/2008), la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 29506/2020) ha stabilito che la detta liquidazione deve considerarsi, ai soli fini impositivi, una liberalità indiretta del disponente, con la conseguenza che l'imposta si applica guardando al rapporto di parentela tra il disponente e i legittimari non assegnatari, e non tra questi ultimi e l'assegnatario, risultando solitamente molto più favorevole.
Infine, si evidenzia che il patto di famiglia è generalmente giustificato da valide ragioni economiche, come il passaggio generazionale, che ne escludono l'elusività, di cui all’art. 10-bis della legge 212/2000, sebbene talune operazioni straordinarie puramente prodromiche (per esempio, le scissioni non collegate) potrebbero essere soggette a sindacato da parte della Pubblica Amministrazione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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