Agricoltura: tassazione fondiaria per taluni prodotti avicoli lavorati


  • L'Agenzia delle entrate precisa i prodotti riconducibili alla tassazione fondiaria

    Se i prodotti agricoli di terzi subiscono una manipolazione e il valore nutrizionale appartiene principalmente alla carne prodotta in azienda, il produttore può applicare la tassazione fondiaria.

    Per la produzione di altri prodotti a base di carne, compresa quella dei volatili, si rende applicabile il regime agricolo forfetizzato.

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 151/2026, ha fornito i propri chiarimenti sui confini della tassazione catastale per la trasformazione di carne avicola in prodotti pronti da cuocere, in presenza di una società agricola esercente un’attività di allevamento e di produzione di elaborati alimentari, realizzati con carne propria e ingredienti accessori acquistati da terzi (come aromi e formaggi).

    Per la qualifica di attività connessa, di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c. (imprenditore agricolo) devono sussistere il requisito soggettivo (coincidenza tra chi alleva e chi trasforma) e quello oggettivo (prevalenza dei prodotti propri) ma risulta ammesso l'uso di beni acquistati presso terzi per migliorare la redditività o la gamma offerta, purché restino strumentali e complementari all'attività agricola principale (Agenzia delle Entrate, circolare n. 44/E/2002).

    La prevalenza è solitamente quantitativa ma quando si confrontano beni di natura diversa si deve procedere a valutare il valore normale del prodotto proprio rispetto al costo di quello acquistato (Agenzia delle Entrate, circolare n. 44/E/2004).

    Nel caso della carne avicola, se i prodotti di terzi hanno una funzione meramente accessoria (taglio, disosso, farcitura o aromatizzazione) e il valore nutrizionale risiede essenzialmente nella carne aziendale, il requisito risulta soddisfatto ma le lavorazioni devono configurarsi come manipolazioni leggere ed eseguite con attrezzature aziendali comuni senza necessità di una struttura industriale autonoma.

    La possibilità di applicare la determinazione catastale del reddito dipende, inoltre, dall'elenco contenuto nel D.M. 13 febbraio 2015 con la conseguenza che se i prodotti rientrano nei codici ATECO 10.11.0 o 10.12.0 (lavorazione e conservazione di carne e volatili), si applica il regime catastale (fondiario) di cui all’art. 32 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.).

    Per i prodotti  a base di carne, inclusa quella dei volatili, riconducibili al codice ATECO 10.13.0, non espressamente menzionati nella tabella del decreto, invece, si rende applicabile il regime forfetario del reddito d’impresa, di cui all’art. 56-bis del T.U.I.R., restando comunque esclusi dai regimi agricoli indicati i processi che trasformano i beni in prodotti merceologicamente nuovi, privi di una reale connessione funzionale con l'attività di allevamento originale. fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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