Visto di conformità omesso se rilasciato da soggetto non autorizzato


  • L'omissione si configura come violazione sostanziale

    Il visto di conformità apposto da un soggetto non autorizzato è da intendersi omesso, con la conseguente impossibilità di fruire delle agevolazioni richieste (detrazione spese, compensazione di crediti o altro) da parte dei contribuenti. La detta omissione comporta l’emersione di una violazione di natura sostanziale, e non formale, punibile con le sanzioni disposte per infedeltà dichiarativa o per indebita compensazione.

    Così, nella risposta a una precisa interrogazione (Q.T. n. 5-01153), il ministero dell’economia e delle finanze sull’apposizione del visto di conformità per la trasmissione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della regolarizzazione delle violazioni ritenute formali.

    Gli onorevoli interroganti, in premessa, si sono lamentati del fatto che pur in presenza dei requisiti di legge, taluni contribuenti, per i quali si è proceduto all'apposizione del visto, ricevono una comunicazione di nullità e la contestuale irrogazione di sanzioni e interessi per indebito utilizzo di crediti vistati senza autorizzazione, a causa del mancato invio della comunicazione preventiva e hanno evidenziato che la violazione dovrebbe qualificarsi come meramente formale.

    Nella risposta, invece, si precisa che, con l'apposizione del visto sulle dichiarazioni fiscali, il legislatore ha ritenuto garantire ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari, agevolando contestualmente l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza, anche al fine di contrastare il fenomeno relativo alle compensazioni di crediti inesistenti, semplificando anche le procedure legate ai rimborsi Iva.

    E’ acclarato, inoltre, che il visto si renda necessario anche al fine di ottenere l'esonero dalla prestazione della garanzia, in presenza di una richiesta di rimborso dell'eccedenza Iva superiore a 30 mila euro e per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5 mila euro; con riferimento ai bonus edilizi, il visto risulta efficace per attestare che, sulla base alla documentazione in possesso del contribuente, sussistono le condizioni che danno diritto alla detrazione.

    Come disposto dal comma 3, dell’art. 35 del d.lgs. 241/1997, il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti indicati dalle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, con particolare riferimento ai professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno ottenuto l’scrizione in apposito elenco.

    Di conseguenza, si precisa, in assenza di comunicazione preventiva, il professionista non ha titolo per apporre il visto, con la conseguenza che il visto apposto su un qualunque documento (comunicazione, dichiarazione e quant’altro) da un soggetto non autorizzato risulta omesso.

    Tale omissione, quindi, non legittima l'esercizio dei diritti dei contribuenti e se gli stessi diritti sono esercitati scatta la violazione di natura sostanziale, e non formale o meramente formale, disciplinata dall’art. 1 del d.lgs. 471/1997, se la violazione ha comportato una infedeltà dichiarativa, o con quella indicata al successivo articolo 13, per indebita compensazione (Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E/2010); a sostegno le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 11/E/2019), sulle definizioni agevolate, con le quali è stato precisato che restano escluse dalla regolarizzazione le violazioni  collegate al visto di conformità (visto omesso o irregolare o visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


    Pistoia