Nel riassetto dei tributi locali resta confermata l'aliquota base dell'IRAP


  • Un provvedimento di mero coordinamento della normativa

    L’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef applicabile in tutto il territorio nazionale resta confermata nella misura dell’1,23%, senza alcun impatto sull’IRAP.

    Le modifiche introdotte, di fatto, si sono rese necessarie esclusivamente per attuare il necessario coordinamento di norme datate e disallineate.

    Dalla lettura dell’ultima versione dello schema di decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale, recante i principi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province, si evince la stabilizzazione dell’aliquota base dell’addizionale regionale.

    La modifica, infatti, è stata introdotta all’interno del d.lgs. 446/1997 (il medesimo che ha istituito l’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP) e, in particolare, all’art. 50 del d.lgs. 446/1997, che ha istituito l’addizionale regionale.

    Il comma 2 dell’art. 23 della bozza di provvedimento, in effetti, prevede un intervento sul comma 3 del citato art. 50, finalizzato a sostituire il primo periodo della norma, il quale prevede un’aliquota base allo 0,90%, dopo le modifiche, operate sull’originaria disposizione che prevedeva un’aliquota dello 0,50%, a decorrere dall'anno 2000, a cura del comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. 56/2000.

    Si deve, però, tenere ulteriormente conto delle modifiche intervenute con i commi 1 e 2 dell’art. 28 del d.lgs. 201/2011, recante ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” che ha fissato l’aliquota di base dell’addizionale regionale, su tutto il territorio e a decorrere dall’anno d’imposta 2011, nella misura dell’1,23.

    Si aggiunga, ulteriormente, che con il comma 1 dell’art. 6 del d.lgs. 68/2011, a decorrere dall'anno 2012, ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef di base, ma tenendo conto che l’entità di quest’ultima è determinata nella misura dell’1,23%. 

    Come si evince in modo più chiaro dalla relazione illustrativa, quindi, la modifica introdotta è destinata a eliminare l’erronea definizione dell’aliquota come “di compartecipazione” e ad aggiornare la misura di aliquota base, pari all’1,23%, rinviando al comma 1 del citato art. 6 del d.lgs. 68/2011 che ha fissato le misure della maggiorazione dell’addizionale valide per tutte le regioni a statuto ordinario.

    La detta modifica, quindi, risulta utile, sia per stabilizzare l’aliquota base nella misura predetta dell’1,23% sia di superare la discrasia che si è creata con il comma 1 dell’art. 6 del d.lgs. 68/2011 che impone l’adozione della legge, nell’ottica di evitare alle regioni il pericolo di vedere vanificate le proprie manovre tariffarie adottate con provvedimenti non idonei, che, peraltro, sfuggono al controllo di conformità con le norme statali e con la Carta Costituzionale.

    Risulta utile, quindi, puntualizzare che la modifica non determina, di fatto, un aumento né dell’Irap, né dell’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef, giacché, a norma del citato art. 6 del d.lgs. 68/2011, la detta aliquota resta fissata all'1,23%, a decorrere dal 2012, ma che la stessa modifica appare estremamente opportuna al fine di procedere con il necessario riallineamento di disposizioni che, allo stato attuale, hanno creato notevole confusione, proprio per la carenza di coordinamento. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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