Tassazione fondiaria per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli


  • La detta tassazione resta valida anche in presentazione di produzioni tecnologiche

    Nell’ambito agricolo, le attività di trasformazione e commercializzazione sono da considerare produttive di reddito agrario, e di conseguenza tassate su base catastale, anche quando utilizzano prodotti derivanti da coltivazioni "tecnologiche" come serre o strutture mobili, purché rispettino il criterio della prevalenza.

    Le modifiche sono previste dallo schema di decreto legislativo “Omnibus”, correttivo della riforma fiscale, che sarà approvato in uno dei prossimi Consigli dei ministri che intervengono sul dpr 917/1986 (TUIR), in particolare sulle disposizioni di cui agli articoli 32, 55 e 56-bis con l’obiettivo di aggiornare i criteri di determinazione del reddito delle imprese agricole, con particolare riferimento alle attività connesse e all'utilizzo di strutture tecnologiche.

    Si ricorda, infatti, che il citato art. 32 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) definisce reddito agrario quello derivante dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno e, con la modifica, di cui alla lett. c) del comma 2 si amplia il concetto di attività agricole connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione e quant’altro), con la previsione che, in aggiunta ai prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, si include esplicitamente l'utilizzo di immobili destinati alla produzione di vegetali tramite strutture fisse o mobili (di cui alla lett. b-bis).

    Ciò significa, quindi, che le attività di trasformazione e commercializzazione sono considerate produttive di reddito agrario, e quindi tassate sula base dei redditi fondiari, anche quando si utilizzano prodotti derivanti da coltivazioni "tecnologiche" ovvero eseguite in serre o strutture mobili, purché si rispetti il noto criterio della prevalenza.

    La modifica interviene con la sostituzione delle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 55 del TUIR con le lettere b), b-bis), b-ter) e c); l’art. 55 definisce quali redditi sono da qualificare come “redditi d’impresa” e, nella versione attuale, è previsto che le attività di allevamento (lett. b) e quelle connesse (lett. c) dell'art. 32 del Tuir generano reddito d'impresa ma esclusivamente per la parte che eccede i limiti catastali, di cui al citato art. 32 del D.P.R. 917/1986.

    La modifica introdotta, invece, inserisce in questo elenco anche le lettere b-bis) (produzione di vegetali con strutture fisse e/o mobili oltre il doppio della superficie del fondo) e b-ter) (attività dirette alla produzione di piante e cura ambientale) con la conseguenza che se la produzione di vegetali in serra o le attività orto-florovivaistiche e di tutela ambientale superano i limiti dimensionali o i criteri stabiliti dall'art. 32 del TUIR, l'eccedenza concorre ora alla formazione del reddito d'impresa.

    La novità pare ricondursi, quindi, con l'inclusione esplicita nel reddito d'impresa delle attività che eccedono i limiti dell'articolo 32 del Tuir e, nello specifico, concorrono a formare il “reddito d'impresa” le attività legate alla produzione di vegetali (b-bis) e alla cura e manutenzione del paesaggio (b-ter), quando queste superano i parametri di una "agricoltura tipica".

    Se un imprenditore produce vegetali in serra su una superficie superiore al doppio del terreno disponibile, la parte eccedente non sarà più tassata forfettariamente su base catastale, ma sarà attratta nel regime del reddito d'impresa; questo meccanismo dovrebbe garantire che le attività agricole di scala industriale, pur mantenendo una base rurale, siano tassate in modo analogo alle altre attività commerciali; resta ferma la regola per cui i redditi derivanti da attività organizzate in forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice siano sempre considerati redditi d'impresa, indipendentemente dall'oggetto dell'attività.

    Le disposizioni, di cui all’articolo 56-bis del Tuir disciplinano la determinazione forfettaria del reddito per specifiche attività agricole (come la fornitura di servizi o la commercializzazione di prodotti acquistati da terzi nei limiti del 10%).

    Il nuovo comma 4 chiarisce che questo regime agevolato, che applica percentuali di redditività, come il 15% o il 25%, ai corrispettivi, si applica esclusivamente a imprenditori individuali, società semplici e soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione su base catastale prevista dalla legge 296/2006 (società di persone e a responsabilità limitata con qualifica di società agricola) con la conseguenza che la modifica introdotta ridefinisce l'ambito soggettivo con la conseguenza che detto regime si rende applicabile agli imprenditori individuali, alle società semplici e, soprattutto, ai soggetti che hanno optato per la tassazione catastale ai sensi della legge 296/2006.

    La distinzione appare, quindi, più netta giacché l’art. 32 del TUIR protegge l'agricoltura tradizionale e quella in serra "limitata" tramite la tassazione catastale, l’art. 56-bis offre un regime semplificato e forfettario per chi offre servizi o vende prodotti complementari, evitando i costi amministrativi della contabilità ordinaria, mentre l’art. 55 interviene come norma di chiusura per le attività agricole che assumono dimensioni e caratteristiche puramente industriali o societarie. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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