Tardivi o omessi versamenti delle imposte, come determinate in sede di dichiarazione dei redditi, sanabili con il ravvedimento operoso.
Dal 1° settembre 2024, in relazione alle modifiche più favorevoli introdotte, la sanzione è stata ridotta dal 30% al 25% per i versamenti omessi, con la conseguente riduzione degli importi in applicazione alla detta regolarizzazione.
Com’è noto, lo scorso 30 giugno 2025 (21 luglio per i soggetti ISA che fruito della proroga) sono scaduti i termini per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2024; il termine del 30 giugno era però rinviabile al 30 luglio con applicazione della maggiorazione dello 0,40% e al 20/08 per chi ha beneficiato della proroga.
Con il ravvedimento operoso, di cui art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 è possibile sanare gli omessi o insufficienti versamenti e le altre irregolarità fiscali, beneficiando di una riduzione consistente delle relative sanzioni.
Se il tributo è amministrato dall'Agenzia delle Entrate (imposte sui redditi, all'IRAP e IVIE e/o IVAFE), o se si tratta di tributi doganali e di accise, il ravvedimento è inibito dalla notifica dell'avviso bonario o in seguito alla notifica di un atto impositivo mentre, per i tributi amministrati da enti impositori diversi (comuni e camere di commercio), il ravvedimento è inibito dal controllo fiscale, ai sensi dei commi 1 e 1-ter dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.
Per effetto del d.lgs. n. 87/2024, dal 1° settembre 2024, sono state modificate le regole di questo istituto e, in particolare, è stata disposta la riduzione della sanzione per dichiarazione infedele dal 90% al 70% e, per quanto di interesse, anche la sanzione per omesso versamento che è passata dal 30% al 25%.
È applicabile anche il cosiddetto favor rei, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997, con la conseguenza che se la norma violata è oggetto di modifica legislativa, deve essere applicata la disposizione più favorevole al contribuente mentre non risulta possibile chiedere il rimborso delle sanzioni ridotte pagate in occasione del ravvedimento in ragione del mutamento di legge.
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 87/2024, le novità apportate dal provvedimento che, come detto, hanno riformato le sanzioni abbassandone spesso l'entità, operano per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 con la conseguenza che non è prevista l'applicazione del citato art. 3 del d.lgs. n. 472/1997.
È possibile sanare le irregolarità procedendo, spontaneamente, alla rimozione delle violazioni commesse e al pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, determinati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
Con riferimento alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, l’art. 3 del citato d.lgs. n. 87/2024, ha esteso l’ambito di applicazione del cumulo giuridico (Agenzia delle entrate, circolare n. 42/E/2016), al ravvedimento operoso con la conseguenza che, ai fini dell’individuazione della riduzione applicabile alla sanzione unica, determinata applicando il cumulo giuridico distintamente per ciascun tributo e periodo di imposta, occorre aver riguardo alle percentuali individuate, prendendo a riferimento la data di commissione della prima violazione; il cumulo giuridico deve ritenersi escluso con riferimento alle violazioni riguardanti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.
Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione o comunque dopo l’avvio di altre attività di controllo, si rendono applicabili le percentuali di riduzione individuate dalle lett. b-ter), b-quater) e b-quinquies) del comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 mentre se il versamento tardivo viene è frazionato in più rate, risulta possibile applicare le relative sanzioni con riferimento ad ogni singolo versamento, applicando le riduzioni sulla base della data in cui avviene ogni autonoma regolarizzazione o eseguire un versamento unico della sanzione, applicando la riduzione sulla base della data in cui la stessa è regolarizzata (“ravvedimento parziale”).
Naturalmente, in aggiunta alla sanzione ridotta in base ai tempi di regolarizzazione, si rende necessario versare anche gli interessi, al saggio legale, di cui all’art. 1284 c.c., a partire dalla data in cui è sorto l’obbligo di versamento, applicando i tassi tempo per tempo vigenti e il versamento deve essere eseguito utilizzando specifici codici tributo (sanzioni e interessi) e il modello di delega “F24” ordinario, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap, l’imposta sugli intrattenimenti e l'imposta di registro per gli atti diversi dai contratti di locazione, nonché per le relative sanzioni e interessi. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia

Condividi sui Social Network