Superbonus 110%, con lo sconto totale la spesa si sostiene con la consegna della fattura


  • Se il pagamento è parziale conta la data del bonifico

    Per fruire della detrazione del 110%, in presenza di opzione per lo sconto totale in fattura, conta la data di sostenimento della spesa. La spesa si deve ritenere sostenuta al momento di emissione della fattura da parte di quest’ultimo, giacché con la detta emissione si deve ritenere estinta la relativa obbligazione, se totale, ma se il pagamento è misto si deve tenere conto della data di pagamento della quota non coperta dallo sconto.

    La criticità, da più parti rilevata, si concretizza quando, in luogo dell’esecuzione del pagamento degli interventi, il contribuente opta, rispettando gli adempimenti richiesti, per l’ottenimento dello sconto del corrispettivo da proprio fornitore, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.

    Il citato art. 121 dispone esclusivamente che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi (quelli successivamente indicati al comma 2) possono optare, alternativamente alla detrazione diretta, per la cessione di un credito d’imposta o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto; il problema, in particolare, si complica in presenza dello sconto in fattura.

    È opportuno segnalare che la norma letteralmente richiede che “i soggetti che sostengono (…) possono optare”, con la conseguenza che il sostenimento della spesa deve essere valutato e verificato in capo al fruitore (committente) dei lavori e non sul soggetto destinatario del pagamento (impresa o professionista).

    Si deve, quindi, individuare il momento in cui la spesa, mediante l’opzione dello sconto in fattura (parziale e/o totale) si deve considerare sostenuta, stante il fatto che in caso di pagamento totale a mezzo sconto sul corrispettivo non emerge alcuna uscita di denaro da parte del committente; si pensi, per esempio, ad un contribuente che, eseguiti i lavori di progettazione, intende liquidare il professionista, in regime di cassa, con il pagamento mediante sconto in fattura, magari a cavallo di un periodo d’imposta (2020/2021).

    In tema di imprese minori, in regime di contabilità semplificata, l’Agenzia delle Entrate, a suo tempo (risposta n. 46/2018) aveva affermato che le imprese minori, che applicavano il regime di cassa, anche se optavano per la registrazione della fattura, di cui al comma 5, dell’art. 18 del dpr 600/1973, dovevano sempre tenere conto del momento di esecuzione del pagamento.

    Con un recente documento di prassi (circ. 30/E/2020 § 5.1.1), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in presenza di sconto in fattura, come precedentemente indicato (circ. 24/E/2020), le persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni e enti non commerciali, devono tenere conto del criterio di cassa e, quindi, dell’effettivo pagamento, mentre le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, devono riferirsi al criterio di competenza, indipendentemente dal regime contabile applicato e, quindi, anche in presenza di imprese minori che sono soggette al regime “improntato alla cassa”, di cui all’art. 66 del D.P.R. 917/1986 (circ. 11/E/2017), mentre per gli interventi sulle parti comuni rileva la data del pagamento eseguito dal condominio, indipendentemente dal pagamento di ogni singolo condomino.

    Come detto, però, la situazione si complica ulteriormente in assenza di una uscita monetaria, come nel caso dello sconto del corrispettivo in fattura, giacché in luogo del bonifico, il pagamento viene eseguito mediante l’emissione di una fattura, con il contestuale azzeramento di quanto dovuto, il che comporta, quindi e senza alcun dubbio, l’estinzione dell’obbligazione in capo al committente.

    La questione, quindi, non può che essere risolta come segue, in due diverse modalità, a seconda che sia presente o meno anche un pagamento minimo della fornitura e/o della prestazione: in presenza di un committente che applica il “principio di cassa”, infatti, a prescindere dal soggetto (impresa e/o professionista) fornitore, se la fattura viene emessa con il riconoscimento di uno sconto per l’intero ammontare, l’emissione e consegna stessa del documento vale come “momento di sostenimento” della spesa mentre, in presenza di una fornitura e/o prestazione pagata in parte mediante l’applicazione dello sconto in fattura e in parte mediante bonifico tracciato, per individuare il momento di sostenimento si deve far riferimento alla data di esecuzione del pagamento (bonifico) e non a quello della data della fattura.

    Per esempio, se a fronte di una fattura emessa il 30/12/2020 per un ammontare complessivo pari a 10 mila euro, 6.000 euro rappresentano lo sconto riconosciuto e indicato in fattura e la restante parte, pari a euro 4.000, viene pagata a mezzo bonifico tracciato in data 5/01/2021, l’intero intervento deve ritenersi pagato (quindi sostenuto) in tale ultima data (5/01/2021). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

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