Superbonus 110% anche per le unità collabenti dotate di riscaldamento


  • Non è importante se si tratta di un rudere o di una unità diroccata

    Detrazione maggiorata del 110% anche per le unità collabenti gravemente danneggiate e parzialmente diroccate per gli interventi di efficientamento energetico sempre se il contribuente dimostra, sulla base della necessaria relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti.   

    Con il comma 66, dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), il legislatore ha apportato importanti modifiche all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, con particolare riferimento ai potenziali beneficiari del 110% e, nel caso esaminato, per gli edifici privi di attestato di prestazione energetica.

    Con una prima risposta (n. 161), l’Agenzia delle entrate ha valutato la fattispecie relativa a un contribuente, proprietario di un immobile interno ad un parco nazionale, sottoposto a vincolo paesaggistico, costituito da un edificio collabente (categoria “F/2”), gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà, che intende eseguire interventi di realizzazione di un cappotto termico, di installazione di una caldaia a biomassa e di installazione di pannelli solari, fruendo del 110%, e di altri interventi, per i quali vorrebbe fruire della detrazione ordinaria del 50%.

    L’Agenzia delle entrate, come di consueto, ripercorre tutta la disciplina, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, evidenzia la necessità che gli immobili, alla fine dei lavori, siano destinati ad abitazione, quindi siano residenziali, e che gli stessi siano in possesso di determinate caratteristiche (circ. 24/E/2020).

    Con particolare riferimento al caso di specie, si ricorda che per fruire della detrazione maggiorata per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, oltre ad assicurare il miglioramento della classe energetica, si deve tenere presente che l’unità immobiliare deve essere dotata di un impianto, a prescindere dal tipo di vettore (Enea, faq n. 4).

    Si ribadisce, inoltre, richiamando anche i più recenti documenti di prassi (circ. 19/E/2020 e 30/E/2020) che le detrazioni spettano anche per le spese sostenute per le unità immobiliari collabenti giacché gli stessi devono essere considerati come edifici esistenti, pur trattandosi di una categoria (“F/2”), riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito.

    Per l’ottenimento dell’agevolazione, anche maggiorata, per l’efficientamento, per gli edifici collabenti è necessario che il fruitore dimostri che l’edificio sia dotato di impianto di riscaldamento, come indicato dal d.lgs. 192/2005, e che lo stesso impianto sia situato negli ambienti dove sono eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica, a condizione che l’immobile, al termine dei lavori, non si collochi in una delle categorie non destinatarie del 110%, come le categorie “A/1”, “A/8” e “A/9” e relative pertinenze.

    Quindi, pur tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge 178/2020, che rende fruibile il superbonus anche per gli interventi su edifici sprovvisti di copertura o di muri, anche perimetrali, con riferimento alla fattispecie rappresentata, per l’Agenzia delle entrate il contribuente, posto il rispetto degli adempimenti richiesti, deve dimostrare, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito, pur essendo esonerato alla presentazione dell’attestazione energetica (APE) iniziale, mentre per la fruizione delle detrazioni ordinarie, come quella del 50%, rimanda ai contenuti di un preciso documento di prassi (circ. 19/E/2020). Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) 


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