Superbonus 110% anche per la coibentazione del tetto


  • Per la quota del 25% non è possibile considerare il sottotetto non riscaldato

    Possono fruire della detrazione del 110% gli interventi di coibentazione del tetto anche a condizione che l’incidenza del 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunta con la coibentazione delle superfici ma che, anteriormente all’intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno. Ai fini della valorizzazione della superficie disperdente lorda, infatti, non si può considerare quella superficie del sottotetto non riscaldato.

    L’Agenzia delle entrate, con una ulteriore risposta (n. 680/2021), è intervenuta sulla possibilità di ottenere la detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, per gli interventi di isolamento di un tetto e di un sottotetto di una unità immobiliare abitativa.

    Il contribuente, proprietario di una villetta a schiera, ha dichiarato di voler eseguire un intervento di isolamento termico (cappotto) sui tre lati dell’unità immobiliare, fruendo della detrazione del 110%, in aggiunta al detto intervento, l’istante ha intenzione di eseguire l’isolamento anche del tetto, che non delimita una superficie riscaldata dell’abitazione, poiché il locale relativo al sottotetto risulta non abitabile e non riscaldato.

    Per i citati motivi, il contribuente chiede se, alla luce delle recenti modifiche, il detto intervento sul tetto della villetta rientra nel computo della superficie disperdente lorda, ai fini dell’incidenza superiore al 25% anche ove il sottotetto non fosse riscaldato, in ossequio alle previsioni introdotte dalla lettera a, del comma 1 dell’art. 119 del dl 34/2020.

    L’Agenzia delle entrate richiama la disciplina e i chiarimenti a suo tempo forniti con specifici documenti di prassi (circ. 24/E/2020, circ. 30/E/2020 e risoluzione 60/E/2020), ricordando di aver già risposto a numerosi interpelli collocati sul proprio sito istituzionale.

    L’agenzia ricorda, innanzitutto, che, per effetto delle novità introdotte dalla lett. a), n. 2, comma 66 dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), rientrano tra gli interventi finalizzati all’efficienza energetica, che fruiscono della detrazione del 110%, anche quelli destinati alla coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

    Di conseguenza, nell’ambito degli interventi trainanti finalizzati all’efficienza energetica, rientrano nel superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto, a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.

    Si evidenzia che tra le tipologie di intervento, cui si rende applicabile il decreto del 6/08/2020 (decreto requisiti), rientrano anche quelli sulle parti comuni di edifici condominiali, purché interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso.

    Con una risposta datata (n. 521/2020), l’Agenzia delle entrate aveva precisato che la detrazione del 110%, di cui al citato art. 119 del dl 34/2020, non può spettare con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate, con una parete in muratura, mentre la direzione centrale (risposta n. 956-1242/2021) ha fornito una interpretazione concernente la fruibilità del 110% per gli interventi di rifacimento dei tetti degli edifici, precisando che, nell'ambito degli interventi finalizzati all'efficienza energetica ammessi, rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto ma che, ai fini del computo della superficie disperdente lorda, non deve essere considerata la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.

    La detrazione del 110%, quindi, spetta per gli interventi trainanti destinati all’efficienza energetica, relativamente alle spese sostenute per i lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliare ma, ai fini del computo della citata superficie disperdente lorda, ai sensi della lett. a), n. 2 del comma 66, dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), non può rientrare la superficie del tetto, quando il sottotetto non risulta riscaldato. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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