Società benefit con credito d'imposta del 50% per costituzione e trasformazione


  • Il Ministero dello sviluppo economica pubblica il decreto attuativo con le regole

    Al via il credito d’imposta, pari al 50% delle spese sostenute per la costituzione e/o trasformazione, destinato alle società benefit. Fissati i criteri per l’esecuzione dei controlli sull’utilizzo legittimo del bonus e confermati gli obblighi di pubblicità nella nota integrativa, sul sito web o sul portale digitale della associazione di categoria di appartenenza.

    Questi i contenuti del decreto del Ministero dello sviluppo economico (Mise) del 12/11/2021 (Gazzetta Ufficiale 14/01/2021 n. 10) contenente le disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit, atteso da tempo, con particolare riferimento all’ottenimento del credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti per la costituzione e/o trasformazione in società benefit.

    Preliminarmente, si evidenzia che le società benefit sono state introdotte dalla legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) e, in particolare, sono dedicati a questi soggetti giuridici i commi da 376 a 384 dell'art. 1; sono da ritenere tali quelle società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse.

    Per beneficio comune, ai sensi della lett. a) comma 378, art. 1 della legge 208/2015, deve intendersi il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie sopra elencate; detta finalità, oltre a essere specificamente indicate nell'oggetto sociale, sono in concreto perseguite mediante una gestione che realizzi un sostanziale bilanciamento tra l'interesse dei soci e quello dei soggetti sui quali l'attività sociale possa andare ad impattare.

    La disciplina specifica non prevede particolari vantaggi in termini fiscali, contributivi o agevolativi ma, ai sensi dell'art. 38-ter del D.L. 34/2020, convertito nella legge 128/2020, per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, è stato riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (19/07/2020) al 31/12/2021.

    Possono beneficiare del detto credito d’imposta, le imprese di qualunque dimensione che, alla data di presentazione della necessaria istanza, sono costituite e regolarmente iscritte e attive al registro delle imprese, hanno sostenuto le spese indicate di costituzione e/o trasformazione a partire dal 19/07/2020, svolgono attività sul territorio nazionale con una sede principale o secondaria, si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non versano in situazione di liquidazione volontaria e/o di procedure concorsuali e non sono collocate tra i soggetti che hanno subito la sanzione interdittiva, di cui  alla lett. d), comma 2, art. 9 del d.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

    Tra i costi agevolabili, il provvedimento in commento conferma che sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

    L'importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente e restano escluse le imposte e le tasse, mentre l’Iva è ammessa all’agevolazione se il tributo resta a totale carico del beneficiario, come costo effettivo e non risulta recuperabile.

    L’istanza, telematica, sarà presentabile attraverso una procedura informatica disponibile sul sito ministeriale del dicastero (www.mise.gov.it), nei tempi e nelle modalità definite con un prossimo provvedimento direttoriale, a cura del rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato camerale del medesimo o da altro soggetto delegato al quale sia stato conferito il potere di rappresentanza nella compilazione.

    Il credito d’imposta maturato è utilizzabile solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997, l’ammontare non deve superare l’importo concesso dal ministero e l’agevolazione è cumulabile con altre misure di aiuto, in esenzione da notifica, aventi a oggetto le stesse spese, ammissibili nei limiti dell’intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla normativa comunitaria.

    Infine è stato stabilito che il Ministero dello sviluppo economico (Mise) e l’Agenzia delle entrate si scambieranno gli elenchi dei richiedenti e dei fruitori del credito d’imposta mentre i controlli saranno attribuiti dal Mise per quanto riguarda le condizioni e il mantenimento del bonus mentre all’agenzia è attribuito il controllo sulla legittima fruizione del credito d’imposta che potrà essere revocato anche per documentazione incompleta o irregolare e per fatti non sanabili con obbligo, a cura del contribuente, di rispettare gli obblighi informativi, di cui al comma 125, dell’art. 1 della legge 124/2017. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI  (riproduzione riservata

    Pistoia