Nell’ambito dell’adempimento collaborativo, i contribuenti ammessi al regime e che ravvisano omissioni o irregolarità nell’applicazione delle disposizioni tributarie o che intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni delle Entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
Entro il termine di nove mesi, antecedenti la decadenza dei termini per l’accertamento, è necessaria la presentazione di una comunicazione ad hoc.
Con la circolare n. 6/E/2026, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato l'evoluzione del regime di adempimento collaborativo, volto a instaurare un rapporto di fiducia e trasparenza tra grandi imprese e Fisco.
Elemento centrale è il Tax Control Framework (TCF), un sistema di controllo interno che deve essere certificato da professionisti abilitati al fine di garantire la correttezza dei dati contabili e fiscali ma viene anche descritta l'introduzione di un codice di condotta e di procedure di contraddittorio rafforzato, consolidando il passaggio da un controllo tributario repressivo a uno di tipo collaborativo.
La riforma accelera l'estensione del regime, riducendo progressivamente le soglie dimensionali di ammissibilità (volume d’affari o ricavi), nella misura di 750 milioni di euro dal 2024, di 500 milioni dal 2026 e di 100 milioni dal 2028.
Si affianca, inoltre, l'accesso per trascinamento per le controllate prive dei requisiti appartenenti a un gruppo in cui almeno un soggetto sia ammissibile, con TCF integrato unitario; il d.lgs. 108/2024 ha esteso tale facoltà ai gruppi in senso civilistico (art. 2359 c.c.), superando il vincolo del consolidato nazionale.
È confermato anche l'accesso per chi esegue la risposta all'interpello per nuovi investimenti (almeno 15 milioni di euro), a prescindere dal volume d'affari ma la novità centrale risiede nel passaggio da un TCF a "modello aperto" a uno “standardizzato” e "certificato", ai sensi del comma 1-bis dell’art. 4 del d.lgs. 128/2015, con l’ottenimento della certificazione del sistema di controllo, estesa alla conformità ai principi contabili applicati e rilasciata da professionisti iscritti negli elenchi di avvocati o commercialisti; la certificazione ha durata triennale (D.M. 212/2024) e i soggetti già ammessi devono acquisire l'attestazione di efficacia operativa entro il 31 dicembre 2026 (D.M. 21 novembre 2024).
Il funzionamento operativo del ravvedimento guidato rappresenta una delle novità procedurali più significative della riforma dell'adempimento collaborativo, introdotta per garantire alle imprese aderenti la certezza preventiva sulle violazioni da sanare.
Questo istituto è disciplinato dal comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 128/2015, come modificato dal d.lgs. 221/2023, ed è stato attuato operativamente con il decreto 31 luglio 2024 n. 126 del ministro dell'economia e delle finanze.
Il procedimento operativo “Step-by-Step” si articola in tre momenti essenziali, dalla presentazione della "comunicazione qualificata", con la quale il contribuente intende regolarizzare spontaneamente un'omissione o un'irregolarità (anche aderendo a indicazioni fornite dall'Agenzia durante le interlocuzioni o tramite circolari) all'atto definitivo di ricalcolo e il versamento, transitando dalla fase di contraddittorio e dello schema di ricalcolo curato dall’agenzia.
Un ulteriore vantaggio del ravvedimento guidato consiste nella possibilità di coordinare le riduzioni del ravvedimento operoso ordinario (art. 13 del d.lgs. 472/1997) con le forti tutele sanzionatorie del regime di cooperative compliance (applicazione di tutte le tutele, determinazione della sanzione base e cristallizzazione delle sanzioni); a differenza delle sanzioni, l'agenzia ha chiarito che il computo degli interessi non si cristallizza al momento della presentazione della comunicazione qualificata e, poiché il D.M.126/2024 non prevede una norma di congelamento per la componente finanziaria, gli interessi continuano a maturare giorno per giorno al tasso legale fino alla data dell'effettivo pagamento effettuato dal contribuente.
La riforma ha rafforzato sensibilmente i benefici per i contribuenti aderenti, di cui all’art. 6 del d.lgs. 128/2015, prevedendo la disapplicazione integrale (penalty protection piena) per i rischi preventivamente comunicati (via interpello o comunicazione di rischio) delle sanzioni.
Per quelli non significativi, ma mappati nella RCM, sono dimezzate, con limite al minimo edittale ed è prevista l’esclusione (scudo) della rilevanza penale (dichiarazione infedele) sui rischi comunicati, escluse condotte fraudolente o elementi passivi inesistenti, con azzeramento dell'obbligo di inoltro della “notitia criminis” alla Procura.
Infine, i termini di accertamento si riducono di due anni con TCF certificato ma è prevista la riduzione di un ulteriore anno in presenza di "visto pesante", ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 241/1997, risultando consentito anche comunicare spontaneamente i rischi relativi ad anni precedenti l’ingresso nel regime entro centoventi giorni dall'ammissione (o dall'entrata in vigore del d.lgs. 108/2024 per i già aderenti), beneficiando delle medesime tutele. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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