Via libera dell’Agenzia delle entrate al trasferimento delle perdite e degli interessi passivi accumulati dalla società veicolo direttamente in capo alla target operativa nell'ambito di una fusione inversa post-acquisizione.
Con la risposta a interpello n. 162/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il riporto delle perdite fiscali e degli interessi passivi indeducibili in caso di fusione inversa post-acquisizione con indebitamento, di cui all’art. 2501-bis c.c., con disapplicazione delle limitazioni, di cui al comma 7 dell’art. 172 del D.P.R. 917/1986.
Il caso sottoposto al vaglio delle Entrate concerne l'incorporazione di una società veicolo (Beta) nella società target operativa (Alfa), volta al ripagamento del debito contratto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto (Opa) e giungere al delisting della quotata.
Il riporto delle posizioni soggettive nelle fusioni è regolato dal comma 7 dell’art. 172 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), recentemente modificato dal d.lgs. 192/2024 che ha introdotto come limite quantitativo al riporto il valore economico del patrimonio netto della società con le perdite, determinato alla data di efficacia della fusione e certificato da una relazione giurata di stima.
In alternativa, al fine di evitare la perizia qualora i tax asset non eccedano il patrimonio contabile, resta utilizzabile il patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio ma detto parametro deve essere depurato, però, dei conferimenti effettuati nei ventiquattro mesi anteriori; in assenza di stima giurata, il riporto è rigidamente limitato al patrimonio netto contabile rettificato, e tale limite non è più disapplicabile.
La società incorporata Beta, essendo un veicolo costituito ad hoc, presentava al 31 dicembre 2025 un patrimonio netto contabile che, depurato dai conferimenti dei soci, risultava negativo e, inoltre, la detta società non superava il test di vitalità economica (ricavi e spese del personale superiori al 40% della media del biennio precedente), poiché priva di bilanci storici e di una struttura operativa autonoma.
L'incorporante Alfa ha chiesto, quindi, la disapplicazione di tali limiti, ai sensi della lett. d), comma 1 dell'art. 11 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)..
L'Agenzia delle entrate ha accolto l'istanza rilevando che non si configura, in tal caso, il fenomeno del "commercio di bare fiscali" che la norma, di cui all’art. 172 del T.U.I.R., intende contrastare poiché la società Beta ha svolto un ruolo meramente strumentale all'acquisizione e le sue perdite e gli interessi passivi derivano esclusivamente dai costi professionali e dai costi e finanziamenti prodromici e realizzativi dell'Opa.
L'agenzia ha anche precisato che la disapplicazione riguarda solo le posizioni del 2025 mentre per quelle del 2026 trova infatti applicazione l'esimente infragruppo, di cui all’art. 177-ter del T.U.I.R. e D.M. 27/06/2025, stante il fatto che le società appartenevano allo stesso gruppo sin dall'inizio dell'anno.
I tax asset del 2025 di Beta saranno interamente riportabili ma rimangono "pregressi" al consolidato fiscale di Alfa, potendo compensare solo i futuri redditi imponibili individuali di Alfa. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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