Prorogata la rivalutazione di terreni e partecipazioni


  • La legge di Bilancio 2017 propone l'ennesima proroga

    Ennesima possibilità di rideterminare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Occhio, però, all’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 4% all’8% (incremento già dal 2016, confermato anche per il 2017) che potrebbe generare, nonostante il ribasso, un ulteriore versamento per maggiore imposta dovuta.
    Questa ulteriore proroga permette alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali, nonché ai soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano, di rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti alla data dell’1/1/2017 e fuori del regime d’impresa.
    Si evidenzia che l’agevolazione permette l’eventuale neutralizzazione, anche totale, della potenziale plusvalenza emergente, sempre in presenza di aree fabbricabili e solo al mancato decorso del quinquennio dall’acquisto per le aree agricole o di cessione di partecipazioni, qualificate e non qualificate.
    Per usufruire della possibilità di assumere, quale costo di acquisto, il valore di perizia dei terreni e/o delle partecipazioni, è necessario che il contribuente, entro il 30/06/2017, si avvalga di un professionista abilitato (commercialista, geometra, architetto, ingegnere e quant’altro) per la redazione di una perizia di stima della partecipazione e/o dell’area e, inoltre, che lo stesso contribuente esegua il versamento dell’imposta sostitutiva (8%) per l’intero ammontare o, in caso di opzione per la rateazione, per l’ammontare riferibile alla prima rata delle tre reti annuali di pari importo.
    Ricordando la necessità di valutare la convenienza del regime sostitutivo, tenendo conto che l'ammontare della sostitutiva deve essere confrontata con la tassazione del 26% per il capital gain relativo alle partecipazioni qualificate e l’imposizione Irpef per il 49,72% per quelle qualificate, è opportuno ricordare che risulta possibile anche procedere con una nuova rideterminazione al ribasso con possibilità di procedere, ai sensi delle lettere ee) e ff), del comma 2, dell’art. 7, dl 70/2011, nella detrazione dell’imposta già versata o richiedendo il rimborso della stessa.
    In effetti, se il valore rideterminato all’1/1/2017 risulta inferiore a quello precedentemente determinato con altra perizia, il contribuente (circ. 47/E/2011) può scomputare quanto già versato in precedenza fino a concorrenza della stessa o versare quanto nuovamente dovuto, richiedendo il rimborso della sostitutiva versata in precedenza, per un ammontare non superiore a quanto dovuto in base all’ultima rideterminazione di valore, ai sensi dell’art. 38, dpr 602/1973.
    Inoltre, il salto dell’aliquota, come indicato in precedenza, può comportare, in numerosi casi, la necessità di eseguire un versamento di un ulteriore importo anche in caso di rideterminazione al ribasso; per esempio, se il contribuente ha rivalutato in precedenza un terreno a 250 mila euro e ora vuole rideterminare il valore al ribasso, per esempio a 150.000, lo stesso si vede costretto a versare ulteriori 2 mila euro (150.000x8% = 12.000; 250.000x4% = 10.000, incremento sostitutiva pari a 12.000 – 10.000 = 2.000).
    Quindi, dopo la recente apertura dell’Agenzia delle entrate, per ovviare a tale situazione, il contribuente potrebbe utilizzare il vecchio valore periziato, tenendo conto che questo valore, soprattutto nell’ambito della cessione dei terreni, costituisce il “valore normale minimo di riferimento” per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, non subendo assolutamente il disconoscimento del valore rideterminato, ai fini della determinazione della plusvalenza, di cui all’art. 67, dpr 917/1986, sempre che il medesimo contribuente proceda con l’indicazione, nell’atto di cessione, del valore periziato, anche se il corrispettivo di cessione è stato fissato in un ammontare inferiore (circ. 1/E/2013). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI. (riproduzione riservata)

     


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