Potenziati gli interventi a favore di imprese e famiglie per ridurre gli effetti della crisi energetica


  • Crediti d'imposta e altro per limitare l'innalzamento dei costi

    Potenziamento delle agevolazioni a sostegno delle imprese e delle famiglie in relazione alla crisi energetica innescata dalla crisi ucraina, con aumento delle percentuali dei crediti d’imposta esistenti e con l’introduzione di specifiche misure contro il caro bollette.

    Questa la sintesi conclusiva della memoria scritta dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia entrate – Riscossione a commento dei contenuti del D.L. 50/2022 (decreto Aiuti), contente le disposizioni urgenti in materia di politiche energetiche, di produttività delle imprese e di politiche sociali.

    Nel documento, innanzitutto, si passano in rassegna i vari articoli prendendo atto dell’aumento della maggior parte dei crediti d’imposta, con particolare riferimento a quello per l’acquisto di energia elettrica delle imprese (dal 20% al 25%), per gli investimenti in software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni in genere (dal 20% al 50%), per la formazione (dal 50% al 70%) e per le sale cinematografiche (dal 20% al 40%).

    Contestualmente si rileva l’introduzione di ulteriori crediti d’imposta, tra cui quello per gli autotrasportatori con sede legale sul territorio nazionale per un importo pari al 28% delle spesa sostenuta, al netto dell’Iva, nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio, da utilizzare in compensazione, non tassato e cumulabile con le altre agevolazioni a favore del comparto, purché la detta agevolazione, grazie anche alla detassazione (Irap) ottenuta, non porti al superamento del costo complessivamente sostenuto.

    Con altro articolo è stato introdotta una estensione al primo trimestre del 2022 del credito d’imposta a favore delle imprese gasivore nella misura del 10%, rispetto al 25% previsto per il secondo trimestre, della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2022, a condizione che il prezzo medio del gas naturale dell’ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio, riferito al medesimo trimestre del 2019.

    Peraltro, detto credito d’imposta è anche cedibile per intero e, dopo la prima cessione, sono consentite ulteriori due cessioni ma soltanto se effettuate a favore di banche, imprese di assicurazione o altri intermediari finanziari, fermo restando il rispetto della normativa antiriciclaggio, di cui all’art. 122-bis del dl 34/2020.

    Una novità importante, tra le altre, concerne la modifica ai bonus per l’efficienza energetica giacché è stata introdotta la proroga di tre mesi (30/09/2022) del termine inizialmente previsto (30/06) per realizzare il 30% dei lavori sulle unità unifamiliari dalle persone fisiche, nell’ambito privatistico, ai fini dell’applicazione della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020.

    La norma in commento, peraltro, dispone che il conteggio del detto 30% deve essere riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo, quindi, anche dei lavori non agevolati, ai sensi del citato art. 119 e che le banche e le società appartenenti al gruppo bancario, ai sensi del novellato art. 121 del dl 34/2020 (cessione o sconto), possono cedere il credito direttamente ai correntisti della banca o della banca capogruppo che siano qualificabili come clienti professionali, ai sensi del comma 2-quinquies, dell’art. 6 del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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