La nuova disciplina della correzione degli errori contabili assume rilievo anche ai fini Irap ma, in tal caso e con una impostazione più restrittiva rispetto all’imposizione diretta, soltanto se il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione e quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non risulti negativo.
Questo ciò che si evince dalla lettura dello schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, in tema di correzione degli errori contabili con valenza tributaria, come approvato recentemente dal Consiglio dei ministri e dalla relazione di accompagnamento.
L’intervento è destinato a restringere il campo di applicazione della disciplina concernente la correzione degli errori contabili e, nel contempo, ha l’obiettivo di attribuire maggiore certezza nell’applicazione delle disposizioni specifiche, considerati i numerosi dubbi interpretativi esistenti.
La modifica ha l’obiettivo, quindi, limitatamente agli errori non rilevanti e per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio alla revisione legale, di semplificare la vita alle imprese, tenendo conto del principio di competenza allargata (Assonime, circ. n. 31/2022), e di avvicinare l’ammontare dell’imponibile IRES e/o IRAP alle risultanze di bilancio; in aggiunta, il riconoscimento fiscale della correzione dell’errore contabile non rilevante non determina effetti sanzionatori (amministrativi e penali) e permette di evitare la presentazione delle dichiarazioni integrative.
Si tratta, peraltro, di una conferma del più recente orientamento dell’Amministrazione finanziaria (sul tema, risposte n. 73/2024 e n. 63/2025) che differenzia questa procedura semplificata da quella tradizionale che obbliga alla presentazione delle dichiarazioni integrative; procedura ordinaria, però, che resta necessaria in presenza di errori rilevanti.
Le nuove disposizioni si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall’1/01/2025 da parte di soggetti sottoposti a revisione legale dei conti, con riferimento al bilancio dell’esercizio in cui viene corretto l’errore e non anche, obbligatoriamente, di quello in cui è stato commesso l’errore.
Con riferimento al tributo regionale (IRAP), la modifica prevede l’introduzione di un nuovo comma (5-bis) dopo il comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 446/1997, speculare in buona parte a quello inserito nel comma 1 dell’art. 83 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), fatta salva la presenza di un ulteriore e conclusivo periodo con il quale si stabilisce che la procedura semplificata di correzione degli errori in commento opera, limitatamente all’Irap, “soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi”.
Con le dette modifiche, introdotte nei commi 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto correttivo, si prevede che la nuova, quanto più restrittiva, disciplina della correzione dell’errore assuma rilievo anche ai fini Irap individuando una ulteriore fattispecie esclusa.
In particolare, come si evince dalla relazione illustrativa, si esclude la possibilità di dare rilevanza, ai fini Irap, alla correzione se e nei limiti in cui nel periodo d’imposta in cui i relativi elementi reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati si è registrato un valore della produzione netto di segno opposto rispetto a quelle determinato nel periodo d’imposta in cui è rilevata la correzione.
Si escludono, per esempio, le ipotesi di errori di competenza, relativi ai costi o ricavi che sono stati erroneamente imputati in un periodo d’imposta in cui il valore della produzione netta è negativo, anziché in un periodo d’imposta nel quale il valore della produzione netta è positivo.
Le modifiche introdotte nell’articolo 5 del d.lgs. 446/1997 sono state estese anche alle imprese che determinano il valore della produzione netta in base alle disposizioni dei successivi articoli 6 e 7; si tratta delle banche, degli istituti finanziari e delle imprese assicurative.
Dalla relazione illustrativa, inoltre, si rileva che la regola di rilevanza delle correzioni degli errori contabili appena indicata risulta applicabile anche agli enti privati non commerciali esercenti attività di natura commerciale ed eventualmente sottoposti a forme di vigilanza o controllo legale dei conti, in ragione dell’espresso rinvio, operato dal comma 2 dell’art. 10 del d.lgs. 446/1997, all’articolo 5 del medesimo decreto, ai fini della determinazione della base imponibile relativa alle predette attività commerciali e alle amministrazioni ed enti pubblici che determinano l’imponibile Irap ai sensi dell’art. 10-bis se, in caso di eventuale esercizio anche di attività commerciali, determinano, in via opzionale, l’imponibile afferente a dette attività secondo le disposizioni dell’art. 5 del decreto istitutivo dell’IRAP. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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