Niente visto di conformità e attestazione prezzi per l'edilizia libera e gli interventi sotto i 10 mila euro


  • Possibile utilizzo dei prezzari DEI per l'asseverazione delle spese

    Niente visto e attestazione di congruità per gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di ammontare non superiore a 10 mila euro. Possibile utilizzo dei prezzari DEI per l’attestazione di congruità delle spese per gli interventi edilizi di ogni genere, non solo per l’ecobonus.

    Queste le ultimissime novità introdotte nella legge di Bilancio 2022 che modificano il D.L. 157/2021 (decreto “Antifrodi”) e le discipline del superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, e della cessione e dello sconto in fattura, di cui al successivo art. 121.

    Il D.L. 157/2021 (decreto “Antifrodi”) ha introdotto un controllo preventivo sul riconoscimento della fruibilità dei bonus edilizi con particolare riferimento alla necessità di ottenere il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese da parte dei professionisti tecnici anche per i bonus diversi (definiti “ordinari”) da quello maggiorato del 110%, con l’inserimento del comma 1-ter nell’art. 121 del D.L. 34/2020.

    Stante la mancata indicazione nel corpo delle nuove disposizioni della possibilità di dedurre le dette spese professionali, appariva singolare e discriminante, rispetto alla disciplina del superbonus (comma 15, art. 119 del dl 34/2020) l’assenza di una disposizione espressa nonostante alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, a fronte di specifici quesiti, avessero fornito una risposta affermativa sulla possibile deducibilità anche di questi costi per quanto riguardava la detraibilità delle spese relative al visto di conformità e all’attestazione della congruità delle spese, anche per effetto dell’introduzione di una obbligatorietà dell’adempimento.

    Con la legge di Bilancio 2022, il legislatore ha disposto che le spese sostenute per le asseverazioni, per le attestazioni e per il visto di conformità, per tutti gli interventi indicati al comma 2 del citato art. 121 del D.L. 34/2020, rientrano tra le spese detraibili in base alla aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai citati interventi.

    Sul punto, in attesa di chiarimenti in merito e stante il fatto che la detta legge annuale è valida dal 1° gennaio, si ritiene che la detta modifica debba essere considerata anche con riferimento ai visti e alle attestazioni rilasciate nel corso del 2021, dopo il 12 novembre scorso, data di entrata del D.L. 157/2021, che ne ha imposto l’obbligo; diversa lettura comporterebbe una paradossale discriminante tra i contribuenti che hanno eseguito l’adempimento nel corso del 2021, rispetto a coloro che otterranno attestazioni e visto di conformità a partire dal prossimo 1° gennaio.

    Le disposizioni appena richiamate, ovvero quelle introdotte dal comma 1-ter, che impongono l’obbligo di ottenimento del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese, non si rendono applicabili, però, per gli interventi inquadrabili in edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’unica eccezione degli interventi indicati dal comma 219 dell’art. 1 della legge 160/2019 (si tratta del “bonus facciate”), per i quali le esclusioni appena indicate non si rendono applicabili.

    La modifica più interessante, però, rimane quella relativa alla possibilità di continuare a utilizzare il prezzario DEI (guida ai "Prezzi informativi dell'edilizia" edita dalla casa editrice DEI – tipografia appartenuta in passato al Genio Civile) anche per i lavori di ristrutturazione, del sisma bonus e del bonus facciate, stante il fatto che la lettera a) del punto 13.1 dell’allegato “A” al decreto 6 agosto 2020 (decreto “Requisiti”) sembrava riferirsi esclusivamente agli interventi di efficientamento energetico (ecobonus).

    Con uno specifico emendamento è stata prevista, infatti, l’introduzione, al terzo periodo del comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, della seguente indicazione: “i prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma”, con riferimento agli interventi per il “sisma bonus”, di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell’art. 16 del D.L. 63/2013, del “bonus facciate”, di cui ai commi da 219 a 223 dell’art. 1 della legge 160/2019 e di “ristrutturazione edilizia”, di cui al comma 1 dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR).

    Di conseguenza, è stato definitivamente chiarito l’equivoco concernente la corretta lettura del combinato disposto della lett. b) del nuovo comma 1-ter dell’art. 121 e della modifica introdotta dal D.L. 157/2021 al comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020 poiché, senza il detto intervento, per i lavori diversi da quelli relativi all’ecobonus, che non richiamavano esplicitamente il decreto “Requisiti” appariva necessario far riferimento ai prezzari regionali e provinciali e, in subordine, ai listini delle camere di commercio e, in ultima istanza, ai prezzi correnti di mercato; possibilità, peraltro, ritenuta da sempre possibile da una buona parte della dottrina, sia perché molti lavori erano già stati attestati con il detto listino, sia per l’esplicito richiamo, a cura del comma 13-bis dell’art. 119, alla lett. a), punto 13.1) dell’allegato “A” al decreto 6 agosto 2021. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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