Niente ritenuta sulle provvigioni incassate dalle agenzie di viaggio per i servizi di biglietteria


  • In sede di conversione del decreto fiscale il legislatore ha limitato la relativa applicazione

    Prevista la non applicazione della ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio ma limitatamente alle attività di biglietteria ovvero alle somme percepite per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione dei documenti di viaggio.

    La ritenuta, obbligatoria dal 1° maggio scorso, resta invece applicabile agli altri corrispettivi riferibili, per esempio, alla vendita di pacchetti turistici, alla prenotazione alberghiera, all’intermediazione di servizi accessori e all’organizzazione di escursioni.

    Si ricorda che i commi da 140 a 142 dell’art. 1 della citata legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) hanno disposto l’abrogazione del regime di esonero dall’applicazione della ritenuta, di cui al comma 5 dell’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973, per le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

    Per effetto delle modifiche indicate, come introdotte G.L. 38/2026 al comma 142 dell’art. 1 della legge 199/2025, l’abolizione del regime di esonero e il conseguente obbligo di applicazione della ritenuta si sono resi applicabili a partire dall’1 ,maggio 2026, in luogo del precedente 1 marzo 2026; nella fase di conversione del decreto, però, all’art. 6 sono stati introdotti tre commi (2-bis, 2-ter e 2-quater) con i quali si introduce l’esclusione dall’applicazione della ritenuta alle somme derivanti dalle attività di biglietteria.

    La base imponibile viene modulata sulla base della struttura dell’agenzia poiché, in assenza di dichiarazioni per utilizzo di dipendenti, la ritenuta si rende applicabile sul 50% (11,5% effettivo) delle provvigioni mentre scende al 20% (4,6% effettivo), se l’agenzia dichiara di avvalersi di dipendenti o collaboratori.

    Ai sensi del comma 1 dell’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973, la ritenuta a titolo d’acconto si applica nella misura del 23% (primo scaglione di reddito ai fini Irpef) ma la base imponibile della ritenuta è determinata in modo differenziato in relazione al fatto che, nell’esercizio dell’attività, ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi giacché, in tale ultima ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte mentre in caso di assenza di dipendenti o terzi la ritenuta del 23% deve essere operata sul 50% delle provvigioni corrisposte.

    Si evidenzia, inoltre, che l’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta, quindi pari al 4,6% delle intere provvigioni, è condizionata dalla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e che risulta necessario utilizzare il modello di dichiarazione, come definito dal D.M. 16 aprile 1983, che può essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (Agenzia delle Entrate, circ. 31/E/2014 § 18).

    L’invio della comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’applicazione della misura ridotta o, se le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d’anno, non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate; la ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento con la conseguenza che, in prima applicazione, saranno soggette alla detta ritenuta le provvigioni pagate ai citati soggetti dal 1° maggio scorso, anche se le stesse risultano maturate anteriormente (Agenzia delle Entrate, circ. 7/E/2024 § 2).

    Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono obbligati a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta con la conseguenza che, ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 4 dell’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973.

    In tal caso, quindi, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, le agenzie di viaggio e turismo nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere, sono obbligati a rimettere ai committenti le ritenute operate a partire dall’1° giugno 2026 ovvero quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli stessi hanno incassato, anche precedentemente al mese di maggio 2026, e che devono riversare al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti la detta data (Agenzia delle Entrate, circ. 7/E/2024 § 2).

    Si ricorda, infine, che le ritenute eseguite sulle provvigioni indicate devono essere versate con il modello di delega “F24” entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 del d.lgs. 241/1997, utilizzando il codice tributo è “1040”. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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