Nel modello Redditi ENC spazio all’IRES premiale con applicazione dell’aliquota ridotta al 20%.


  • Licenziato il modello destinato agli enti no profit

    Nuovi codici per la gestione degli iper-ammortamenti e aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alle prestazioni alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande.

    L’Agenzia delle Entrate, con uno specifico provvedimento (n. 72156/2026), ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI ENC 2026”, con istruzioni e specifiche tecniche, destinato agli enti non commerciali residenti e ai soggetti non residenti ed equiparati; modello disponibile sul sito istituzionale (www.agenziaentrate.gov.it).

    Preliminarmente, si ricorda che le regole di determinazione del reddito degli enti non commerciali residenti, ai sensi della lett. c) comma 1 dell’art. 73 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) sono indicate dagli articoli da 143 a 150 del medesimo testo unico (T.U.I.R.), nell’ulteriore considerazione che, in presenza di determinate condizioni, è possibile adottare alcuni regimi forfetari di determinazione del reddito. 

    Gli enti non commerciali non residenti determinano il reddito in base alla disciplina, di cui all’art. 153 del T.U.I.R., ricordando che la disciplina è stata modificata dall’art. 7 del d.lgs. 147/2015 che ha comportato l'abrogazione dell'art. 154, contenente i criteri di determinazione del reddito, e la trasfusione dei predetti criteri nell'art. 153 del T.U.I.R..

    Le società e gli enti non commerciali non residenti sono tassati in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato con l'esclusione dei redditi esenti dall'imposta e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

    Tali redditi devono essere determinati secondo le disposizioni proprie di ogni categoria reddituale (quindi, redditi fondiari, di capitale, di impresa, diversi e redditi di lavoro autonomo) e concorrono alla formazione del reddito complessivo in capo al contribuente; si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati all’art. 23 del T.U.I.R..

    Il modello REDDITI ENC deve essere utilizzato dagli enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali) che devono utilizzare il modello REDDITI SC, dalle società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato e dai curatori di eredità giacente se il chiamato all'eredità è soggetto IRES e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

    La presentazione del modello deve avvenire in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del d.p.r. 322/1998 o tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi del comma 2-bis del medesimo art. 3, tenendo conto che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e che la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

    Dal maggio 2024, il termine di presentazione dei modelli è stabilito all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 322/1998, come modificato dal comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. 1/2024 e dalla lett. a), comma 6 dell’art. 2 del d.lgs. 108/2024.

    Tra le principali novità, riferibili ai detti soggetti IRES, si annoverano il regime dell’IRES premiale, con la riduzione dell’aliquota dal 24% al 20% sul solo periodo d’imposta 2025, e le nuove sezioni dedicate al concordato preventivo biennale (CPB) 2025‑2026 (Quadro CP), comprensive delle cause di esclusione e delle informazioni necessarie alla gestione dell’imposta sostitutiva.

    Con riferimento alle spese alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande si prende atto dell’eliminazione del riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente mentre per le spese di vitto e alloggio, nonché di viaggio e trasporto, si prende atto dell’obbligo di pagamento da eseguirsi in modo tracciabile.

    Infine, nella sezione X, del quadro RT, relativo alla rivalutazione delle partecipazioni, è stata eseguita la modifica per l’incremento dell’imposta sostitutiva dal 18% al 21% e, nei quadri RC, RF e RG, è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate sui beni strumentali, entrambe decorrenti dal 2026. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


    Pistoia