Con l’aumento a 2 milioni di euro della precedente soglia di 350 mila euro la sforbiciata entra in vigore già per la scadenza del 25 febbraio.
Di conseguenza, si rende necessario eseguire puntualmente i conteggi con regole che, tranne per un paio di casi, sono da ritenere consolidate.
Rilasciato anche l’aggiornamento 27.0 del software Intraweb ma restano invariate le regole per tutte le altre sezioni degli elenchi.
Per l’effetto della determina dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM) e dell’Agenzia delle Entrate (n. 84415/2026), d’intesa con l’ISTAT, gli operatori Iva devono presentare “mensilmente” gli elenchi Intra 2-bis degli acquisti intracomunitari di beni soltanto “qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro”.
Ferma restando che la presentazione trimestrale non è più prevista (dal 2022 nemmeno in via facoltativa), l’aumento della soglia di esclusione è operativa fin dagli elenchi in scadenza il prossimo 25 febbraio ovvero quelli relativi a gennaio 2026.
Niente obbligo, quindi, per i soggetti che nel I°, II°, III° e IV° trimestre del 2025 non ha effettuato, in nessuno dei trimestri, acquisti per almeno 2 milioni di euro anche se, per il 2025, è stato invece obbligato per aver superato i precedenti 350 mila euro trimestrali.
Rimangono, quindi, pochi i soggetti obbligati ma bisogna stare in allerta poiché la base di riferimento funziona sempre a trimestri mobili ed il superamento della soglia (ora fissata a 2 milioni di euro) richiede l’upgrade - da esonero ad obbligo - già in corso di trimestre giacché il soggetto diventa obbligato fin “dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata” (ADM, nota 20/02/2018 n. 18558/RU).
L’operatore esonerato per gennaio, per esempio, diventa obbligato dal 26 aprile per marzo se a febbraio (gennaio più febbraio) raggiunge i 2 milioni di euro.
Molti operatori, quindi, si chiedono come calcolare la soglia ovvero se considerare soltanto gli ordinari acquisti intracomunitari di beni ceduti da fornitore di altro Stato membro o anche altri arrivi.
Fatta eccezione per casi molto particolari sempre obbligati (i.e. gas tramite reti), la risposta deve essere ricercata nella definizione di acquisto intracomunitario, di cui all’art. 38 del D.L. 331/1993 che contempla, al comma 3, una serie di assimilazioni ed espunge, al comma 5, alcune altre operazioni; in estrema sintesi, eliminato qualche dubbio marginale, i residenti/stabiliti guardano i flussi esterometro ritualmente gestiti con il TD18.
Sul tema è opportuno esaminare alcune particolarità come, per esempio, le importazioni effettuate presso dogane in altro Stato membro con vincolo alla prosecuzione verso l’Italia danno origine ad un acquisto intracomunitario in reverse charge; si ritiene che tali operazioni debbano essere considerate ai fini della verifica della soglia e inserite, ove obbligati, nell’elenco Intra 2-bis con flusso, in ogni caso, tramite TD18.
Con riferimento alle forniture a destino, di solito macchinari e/o impianti che il fornitore comunitario installa, monta o assiema presso il cessionario italiano, si evidenzia che le stesse non rappresentano normativamente acquisiti intracomunitari. L’acquisto deve essere gestito in reverse charge ma con TD19; si ritiene che detto acquisto, pertanto, rimanga escluso dal calcolo della soglia fermo restando che chi, sopra soglia, è obbligato a presentare gli Intra 2-bis deve inserire ai fini statistici anche detti acquisti (circolare n. 13/E/1994).
Dal 2018 sono escluse dall’Intra 2-bis tutte le operazioni in cui i beni non entrano in Italia, fra le quali la triangolare comunitaria semplificata in cui il soggetto italiano è promotore.
Questi acquisti intracomunitari, detassati in Italia (TD18 con N3.4), dovrebbero rimanere esclusi anche dal computo dei 2 milioni di euro in analogia (A.D.M., circolare n. 18558/2018) all’esclusione dal calcolo dei 20 milioni di arrivi per la dispensa dal valore statistico, condizioni di consegna e modo trasporto; entra nella soglia, invece, il caso in cui l’italiano è l’ultimo cessionario.
Infine, si ricorda che i movimenti intracomunitari a scopo di lavorazione con previsione di rientro non rappresentano operazioni assimilate (citato comma 5) e, pertanto, non devono essere considerate nel calcolo dei 2 milioni di euro, fermo restando che chi li supera deve inserire nel listing tali movimenti.
Rilevano, al contrario e come acquisti assimilati, gli arrivi per lavorazioni senza rientro (caso che riguarda il committente di altro Stato membro obbligato ad identificarsi) mentre restano sempre esclusi i movimenti per riparazioni. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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