Per le partecipazioni ottenute grazie a conferimenti d’azienda o di rami di azienda, ai fini del relativo possesso si deve considerare, per finzione giuridica, anche il periodo di tempo riferibile alla titolarità dell’azienda o del ramo oggetto di conferimento.
Così l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (A.I.D.C.) sul tema del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute in seguito ad operazioni di conferimento (azienda o rami) fiscalmente neutrali, di cui al comma 4 dell’art. 176 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.).
Il citato art. 176 stabilisce un regime di neutralità fiscale per i conferimenti d'azienda, non realizzandosi, di conseguenza, plusvalenze o minusvalenze in capo al conferente.
L'applicazione del regime di neutralità fiscale dipende dalla presenza contemporanea di alcune condizioni ovvero che il soggetto conferente e il soggetto conferitario siano imprese commerciali e che l'oggetto del conferimento sia un'azienda (o un ramo della stessa) ovvero una universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non di singoli beni che compongono l'azienda; il complesso aziendale trasferito deve, quindi, essere autonomo e atto a produrre reddito (Agenzia delle Entrate, circolare n. 57/E/2008 § 1).
Come indicato nel documento in commento, il comma 4 del richiamato art. 176 del T.U.I.R. stabilisce, in particolare, che le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti citati o le operazioni, di cui all’articolo 178 del T.U.I.R., in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni relativi all’azienda conferita.
Peraltro, per la Suprema Corte (ordinanza n. 8235/2023) in presenza di un conferimento d'azienda seguito dalla cessione della partecipazione, non possono ritenersi integrati i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 87 del D.P.R. 917/1986 qualora l'azienda sia nella titolarità del conferente per un periodo almeno pari all’holding period, ma i relativi beni siano invece entrati in sua proprietà, e quindi iscritti in bilancio, da un periodo inferiore giacché il comma 4 dell’art. 176 del T.U.I.R. fa riferimento ai beni aziendali e, quindi, alla relativa proprietà e non alla mera titolarità dell'azienda.
Per l’associazione, quindi, il primo periodo della disposizione citata dispone che il compendio aziendale trasferito si deve considerare nel suo complesso nella titolarità della conferitaria anche per il lasso di tempo in cui risultava nella titolarità della conferente mentre il secondo periodo dispone che la partecipazione ricevuta dal conferente si considera iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nei precedenti bilanci in cui, coerentemente, risultavano iscritti i beni appartenenti al compendio aziendale conferito, confermando una piena e totale continuità temporale tra la titolarità dell’azienda e la titolarità delle partecipazioni.
Posto che l’azienda rappresenta un compendio patrimoniale le cui vicende fiscali debbono essere inquadrate unitariamente prescindendo dal regime applicabile ai singoli elementi patrimoniali che lo compongono, per l’associazione, nell’ipotesi di eventi realizzativi aventi per oggetto un’azienda (o un ramo di essa), la plusvalenza deve essere unitariamente determinata, prescindendo dalla natura dei singoli elementi patrimoniali che lo compongono e dal regime fiscale che ne connoterebbe il relativo autonomo realizzo; si deve giungere alla medesima conclusione, quindi, anche in ipotesi di realizzo della partecipazione ottenuta in esito al conferimento di un’azienda (o di un ramo di azienda) cui si applica il generale principio di neutralità fiscale.
D’altra parte, si afferma che coerentemente, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai fini della determinazione del periodo minimo di possesso di un compendio aziendale, al fine di accedere al concorso rateizzato della plusvalenza da realizzo, previsto dal comma 4 dell’art. 86 del T.U.I.R., si deve fare riferimento al periodo di possesso dell’azienda (o del ramo) oggetto di realizzo, a prescindere da quello dei singoli elementi patrimoniali che lo compongono e dalla loro natura.
A sostegno che il richiamo ai “beni dell’azienda conferita” si debba intendere come riferibile all’azienda nella sua unitarietà, l’associazione richiama le disposizioni contenute nel comma 15-ter dell’art. 173 del T.U.I.R. che, nel mutuare anche per le scissioni mediante scorporo il contenuto delle disposizioni tributarie in materia di conferimento di azienda, ha espressamente previsto (lett. c) che ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si deve tenere conto anche del “periodo di possesso” delle attività e delle passività “dell’azienda” oggetto di scorporo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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