Le novità sulle spese di trasferta comportano un disallineamento tra adempimenti ai fini della tassazione diretta e quelli del sostituto


  • Il rilievo dell'AIDC di Milano sulle novità introdotte dal D.L. 84/2025

    Disallineamento tra adempimenti ai fini dell’imposizione diretta e quelli del sostituto, dopo la modifica della decorrenza delle disposizioni concernenti la tracciabilità delle spese, per i datori di lavoro e committenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

    Con la pubblicazione del D.L. 84/2025, il legislatore è intervenuto modificando le regole sulla tracciabilità delle spese e, con il documento n. 1/2025, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) di Milano ha analizzato le principali novità contenute nel provvedimento.

    Tra l’altro, si evidenzia che la principale modifica riguarda l’ambito territoriale, adesso limitata dal legislatore alle spese sostenute nel territorio dello Stato.

    Per le spese sostenute all’estero, di cui sia richiesto il rimborso analitico, il pagamento effettuato con strumenti tracciabili non è requisito necessario per la deducibilità dal reddito del datore di lavoro o del committente, né per l’esclusione dal reddito del dipendente o del professionista; nessun intervento, invece, per le spese di rappresentanza, di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 108 del D.P.R. 917/1986.

    L’applicazione delle nuove disposizioni è confermata a partire dal 1° gennaio 2025, con la conseguenza che i rimborsi spese analitici, sebbene erogati prima dell’entrata in vigore del D.L. 84/2025, confluiscono nel reddito di lavoro dipendente e sono soggetti a ritenuta, se i relativi pagamenti non sono stati effettuati con mezzi tracciabili.

    La limitazione territoriale, anche per il reddito d’impresa, si rende applicabile dal 1° gennaio 2025 ma le modifiche alla decorrenza delle nuove disposizioni non sembrano aver risolto il problema relativo al potenziale disallineamento tra adempimenti relativi alla determinazione dell’imponibile IRES e del valore della produzione Irap e adempimenti del sostituto d’imposta.

    Le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente e del reddito di lavoro autonomo riguardano soggetti che determinano il reddito in relazione a periodi d’imposta che devono necessariamente coincidere con l’anno solare e, quindi, nella considerazione che l’inclusione nel reddito imponibile delle spese sostenute con mezzi non tracciabili, ai sensi del comma 5 dell’articolo 51 e del comma 2-bis dell’art. 54 del TUIR, si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 84/2025 (quindi, dal 1° gennaio 2025), il sostituto d’imposta dovrà tenere conto delle dette disposizioni, anche nel caso in cui non sia ancora tenuto all’applicazione del comma 3-bis dell’art. 95 e del comma 5-ter dell’art. 109 del TUIR. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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