Le maggiori sopravvenienze attive emergenti negli accordi di ristrutturazione dei debiti concorrono alla formazione del reddito imponibile


  • I citati componenti straordinari di reddito non godono di alcuna esclusione dalla tassazione diretta

    Le maggiori sopravvenienze attive, realizzate in seguito alla revisione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, concorrono interamente alla formazione del reddito imponibile.

    Tali componenti positivi non rientrano nelle fattispecie escluse dalla tassazione diretta.

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 49/2024, è intervenuta sul tema dei componenti straordinari di reddito, realizzati nell’ambito degli accordi di ristrutturazione omologati, di cui all’art. 182-bis del R.D. 267/1942, tenendo conto di quanto sancito, ai fini della detassazione, dal comma 4-ter dell’art. 88 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.).

    La società istante ha chiesto chiarimenti con riferimento alla detassazione delle sopravvenienze attive, di cui al citato comma 4-ter dell’art. 88 del T.U.I.R. in presenza di una modifica intervenuta su un accordo per la ristrutturazione dei debiti, non sottoposto a un rinnovato giudizio di omologazione.

    La società evidenzia di aver perfezionato, con scrittura privata, un accordo di ristrutturazione e che l’adempimento delle obbligazioni, derivanti dal detto accordo, prevedeva l’attuazione di un piano industriale di risanamento, predisposto da un soggetto qualificato e attestato da un professionista in possesso dei requisiti, di cui alla lett. d), comma 3 dell’art. 67 del Regio Decreto n. 267/1942.

    Nel rispetto dell’accordo, quindi, la società ha adempiuto agli obblighi nei confronti dei creditori non aderenti ma, per cause derivanti dall’andamento del mercato, non è riuscita a rispettare i termini concordati e, quindi, ha proceduto con una revisione del piano che ha visto la realizzazione di un minor attivo rispetto al precedente piano, con conseguente parziale riduzione della somma offerta in pagamento.

    Dal punto di vista tributario, quindi, la società ha ricordato i contenuti del comma 4-ter dell’art. 88 del Tuir, in tema di detassazione della sopravvenienza attiva che si determina fra il valore di iscrizione iniziale del debito oggetto di stralcio parziale, in adempimento all’accordo di ristrutturazione omologato e, quindi, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se, nel caso specifico, poteva applicare la detta disposizione agevolativa; è stato ulteriormente evidenziato che il più volte richiamato comma 4-ter dell’art. 88 del D.P.R. 917/1986 prevede la non imponibilità, con specifici limiti e regole applicative, delle sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia dei debiti ristrutturati in base a un accordo omologato.

    La società, peraltro, riteneva che la soluzione proposta fosse corretta sulla base della considerazione che per l’accordo, di cui al citato art. 182-bis del Regio Decreto, ammette la possibilità di modificare il piano anche dopo l’omologazione, condizionando l’efficacia al rinnovo della attestazione e alla nuova approvazione da parte dei creditori aderenti.

    L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo la disciplina, ribadisce che la finalità introdotta con il comma 4-ter dell’art. 88 del D.P.R. 917/1986 è quella di non aggravare lo stato di crisi e di consentire il celere ritorno in bonis del debitore.

    Sul tema, si richiamano due precedenti: uno, trattato dalla risposta n. 414/2019, in base alla quale il beneficio della non imponibilità delle sopravvenienze attive è riconosciuto nel caso in cui esse si realizzino in un momento successivo alla scansione temporale prevista ma siano della stessa entità di quelle già indicate nell’accordo iniziale e il secondo, relativo alla risposta a interpello n. 212/2022, relativo a un concordato che ha escluso il beneficio della detassazione dei componenti straordinari in quanto eccedenti gli importi previsti nel provvedimento omologato sebbene realizzati in sede di esecuzione del concordato.

    Concludendo, l’agenzia nega l’applicazione della detassazione affermando che alle maggiori sopravvenienze attive, realizzate in seguito della revisione di un accordo già omologato e per il quale non è stato rinnovato il relativo giudizio di omologa, non è applicabile la disciplina agevolativa, di cui al comma 4-ter dell’art. 88 del T.U.I.R., con la conseguenza che le sopravvenienze realizzate concorrono interamente alla determinazione del reddito imponibile IRES, ai sensi del medesimo art. 88 del D.P.R. 917/1986. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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