Nessuna deroga al blocco delle cessioni o dell’ottenimento dello sconto in fattura dei bonus edilizi se, entro la data del 30 marzo 2024, è stato eseguito esclusivamente il pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico.
Il costo riferibile alla detta tassa, infatti, non può essere ricondotto tra quelli rilevanti ai fini dell’applicazione della deroga, poiché le dette spese non si riferiscono alla materiale esecuzione degli interventi edilizi.
Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di utili chiarimenti in merito al trattamento dei bonus edilizi, con alcune risposte a precisi interpelli; si tratta delle risposte n. 103, 104, 105, 106 e 107, soprattutto sul tema della cessione e sconto in fattura, di cui all’art. 121 del dl 34/2020.
Con la prima risposta (n. 103/2025) l’agenzia ha esaminato il caso di una società che, nel 2023, ha acquistato un immobile cielo-terra da ristrutturare e da rivendere e per il quale, nel 2021, il cedente ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l’esecuzione dei lavori, versando, nel 2022, soltanto la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Sul punto è stato chiesto se il detto versamento poteva soddisfare le disposizioni inerenti alla deroga, di cui al comma 5 dell’art. 1 del D.L. 39/2024, consentendo l’attivazione della procedura dello sconto in fattura o della cessione del credito ma, per l’agenzia, il detto pagamento non può essere ricondotto tra le spese rilevanti ai fini delle disposizioni richiamate, non consistendo in costi inerenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi.
Con una precisa istanza è stato chiesto, inoltre, se la spesa sostenuta dal condominio per i servizi tecnici, propedeutici all'inizio dei lavori, da parte di professionisti tecnici e, in particolare, per il computo metrico, poteva soddisfare le condizioni richieste sempre dal comma 5 dell’art. 1 del D.L. 39/2024, consentendo la possibilità di utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.
Anche in tal caso, l’agenzia nella risposta (n. 104/2025) ha evidenziato che la deroga richiede esclusivamente il sostenimento di costi, pagati entro la data del 30 marzo 2024, inerenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi agevolati, con la conseguenza che anche in tal caso non è possibile beneficiare della deroga per la cessione e sconto.
Con l’ulteriore risposta (n. 105/2025) è stata trattata la situazione di una società che ha depositato la SCIA il 21 novembre 2022, per la quale, il 19 febbraio 2024, il committente ha eseguito il versamento degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e dei diritti di segreteria, mentre, successivamente, ovvero il 27 marzo 2024 e il 31 marzo 2024, ha ottenuto le fatture, a cura del subappaltatore, relative all’esecuzione dei lavori di demolizione, concernenti gli interventi edilizi.
Stante il fatto che, anche in questo caso, l’unico pagamento effettivo e tempestivo (entro il 30 marzo 2024) riguarda gli oneri di urbanizzazione, giacché quello per il taglio del calcestruzzo, ancorché faccia riferimento a una fattura emessa entro il 30 marzo 2024, risulta effettuato successivamente alla data indicata e richiesta per fruire della deroga, la società non può beneficiare della deroga, di cui al comma 5, dell’art. 1 del D.L. 39/2024.
L’agenzia (risposta n. 106/2025) ha trattato, inoltre, il caso del general contractor che non ha emesso le fatture al condominio poiché, pur essendo in corso le opere e lavorazioni di superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, non erano state raggiunte le percentuali necessarie di esecuzione delle opere.
Pertanto, la valutazione, in tal caso, deve essere fatta necessariamente tenendo conto di tutta la documentazione, anche integrativa, riferibile ai lavori eseguiti alla data del 30 marzo 2024, delle fatture riguardanti i detti interventi, emesse entro la citata data, e dei relativi pagamenti eseguiti anch’essi alla data del 30 marzo 2024.
Infine, con l’ultima risposta (n. 107/2025), l’agenzia ha precisato che il committente, pur nella considerazione che la tecnica di costruzione adottata dall’impresa ha imposto l’ultimazione delle opere relative al super sisma-bonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, prima di poter iniziare con gli interventi edilizi di ristrutturazione interna, che beneficiavano della detrazione ordinaria del 50%, e con gli interventi di abbattimento delle barriere, può fruire dello sconto in fattura o della cessione del bonus, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, in relazione alle altre opere indicate nel titolo abilitativo e destinatarie delle agevolazioni diverse dal superbonus, sempre che siano rispettate le specifiche condizioni; in tal caso, infatti, l’avvenuto sostenimento, entro la citata data, delle spese riferibili al superbonus, consente al committente di fruire della deroga per la cessione e sconto, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, con riferimento alle restanti opere. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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