Per l'abbattimento del reddito imponibile dei ricercatori rimpatriati l'acquisto della casa deve essere a titolo oneroso


  • L'Agenzia delle Entrate ha confermato tale indicazione nella risposta ad un preciso interpello

    Per l'estensione del regime speciale al 90% di abbattimento dell’imponibile fiscale per il rientro dei ricercatori occorre l'acquisto a titolo oneroso dell'immobile.

    L’Agenzia delle entrate, quindi, chiude la strada agli atti gratuiti come la donazione.

    A stabilirlo è, appunto, l'Agenzia delle Entrate che, con la risposta n. 190/2026, ha indicato la portata applicativa del comma 3-ter dell'art. 44 del D.L. 78/2010 sul tema degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero.

    Per l’Agenzia delle Entrate, l'acquisizione di un'abitazione ricevuta in donazione non consente di estendere il periodo di fruizione degli incentivi fiscali dedicati al rientro in Italia di docenti e ricercatori giacché per poter beneficiare del prolungamento del regime di favore, che prevede l'abbattimento dell'imponibile Irpef al 90%, la proprietà dell'unità immobiliare residenziale deve essere acquistata tassativamente a titolo oneroso.

    La pronuncia fissa, quindi, un principio netto ovvero che l'allungamento della misura agevolativa richiede un investimento economico diretto e un comportamento attivo del lavoratore impatriato, elemento del tutto assente nei trasferimenti immobiliari a titolo gratuito.

    La vicenda trae origine dall'istanza presentata da un ricercatore, prima residente all'estero, che ha ritrasferito la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal dicembre 2020 fruendo, dal periodo d'imposta 2021, del regime speciale per ricercatori e docenti; successivamente al rientro, il contribuente ha ricevuto in donazione un immobile residenziale allo stato "grezzo", eseguendo a proprie spese i lavori di finitura per renderlo abitabile e stabilendovi la dimora abituale nel giugno 2022.

    L'istante ha chiesto se tale fattispecie integrasse il presupposto per accedere all'”estensione” del beneficio fiscale, che eleva la durata dell'agevolazione fino a otto periodi d'imposta per i trasferimenti dal 2020, e, a supporto della propria tesi, lo stesso ha evidenziato come il testo normativo non richiami espressamente il titolo d'acquisto, sostenendo che anche gli atti gratuiti (quindi la “donazione”) rientrassero nella ratio destinata a favorire il radicamento del lavoratore in Italia.

    L'Agenzia delle entrate ha respinto integralmente l'interpretazione estensiva del contribuente, confermando che l'atto a titolo gratuito non soddisfa i requisiti di legge; nella motivazione, l'agenzia ha evidenziato l'identità di ratio tra la disciplina dei ricercatori e quella della generalità dei lavoratori impatriati, di cui all’art. 16 del d.lgs. 147/2015.

    Richiamando le indicazioni di un preciso documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 33/E/2020 § 3.2), l’agenzia ha ribadito che il presupposto della proprietà dell'immobile richiede l'acquisizione della piena proprietà (100%) a titolo oneroso sin dalla stipula dell'atto, escludendo sia i diritti parziali (nuda proprietà o usufrutto), sia i trasferimenti gratuiti.

    La norma tende, infatti, a premiare una condotta attiva e un impegno finanziario diretto volti a consolidare la presenza del lavoratore nello Stato con la conseguenza che la mera donazione, anche se seguita da lavori edilizi di completamento dell'immobile (finitura), non dà diritto alla proroga.

    Infine, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che lo strumento dell'interpello riguarda esclusivamente la soluzione di dubbi interpretativi e non consente verifiche fattuali con la conseguenza che restano, di conseguenza, impregiudicati i successivi controlli dell'amministrazione finanziaria circa la sussistenza effettiva dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'accesso al regime in sede di eventuale accertamento. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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