Concordato preventivo biennale 2026–2027: via libera all'adesione individuale se l’associazione professionale applica un ISA differente.
I professionisti che svolgono l'attività sia a titolo individuale sia come componenti di un'associazione professionale o di una società tra professionisti possono accedere all’accordo per il biennio 2026/2027 anche se l'ente associato non vi aderisce, a condizione che le due attività facciano capo a modelli Isa differenti.
A confermarlo è l'Agenzia delle Entrate che, con la risposta n. 191/2026, ha fatto luce sull'operatività delle cause di esclusione alla luce dei più recenti interventi correttivi in materia tributaria in ambito di concordato preventivo biennale (CPB), di cui al d.lgs. 13/2024.
Il chiarimento affronta il delicato tema della coesistenza tra reddito individuale di lavoro autonomo e di partecipazione ad enti associativi, di cui alla lett. c), comma 3 dell’art. 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) o società tra professionisti (STP).
Il provvedimento istitutivo del patto con il Fisco, il d.lgs. 13/2024, inizialmente prevedeva una rigida clausola di esclusione disposta dalle lettere b-quinquies) e b-sexies) del comma 1 dell'articolo 11.
Come evidenziato anche dalla prassi recente (Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2025), la ratio risiedeva nell'esigenza di evitare lo spostamento di materia imponibile da un soggetto non concordatario a uno aderente al concordato biennale, con conseguente abbattimento del prelievo fiscale; di conseguenza, l'accesso individuale all’accordo presupponeva l'adesione parallela dell'associazione partecipata e la contestuale adesione individuale di tutti i soci ed associati.
La disciplina è stata tuttavia modificata dall'art. 28 del d.lgs. 148/2026 (decreto correttivo imposte e accertamento) e, con effetto a decorrere dal biennio d'imposta 2026/2027, le cause di esclusione non operano qualora l'associazione o la società partecipata non esercitino attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) applicato individualmente dall'associato.
La fattispecie esaminata nella risposta in commento riguarda un notaio che esercita la professione a titolo individuale e risulta contestualmente associato a un'associazione tra notai; lo statuto dell'ente associativo prevede, come scopo esclusivo, l'esercizio in forma associata delle attività delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591-bis del cpc e della legge n. 302/1998 per le vendite immobiliari.
Sotto il profilo fiscale, l'analisi delle posizioni evidenzia una netta separazione delle attività esercitate giacché la posizione individuale del notaio si inquadra tra quelle relative all’esercizio dell'attività notarile, identificata dal codice Ateco 69.10.20 e soggetta al modello ISA DK01U ("Attività degli studi notarili") mentre la posizione dell'associazione professionale si inquadra come attività circoscritta alle operazioni delegate, classificata con codice Ateco 69.10.30 e soggetta al modello ISA DK30U ("Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili").
L'Agenzia delle entrate, quindi, in ossequio alle disposizioni vigenti, ha accolto la soluzione interpretativa del contribuente poiché il notaio e l'associazione professionale applicano Isa differenti (DK01U e DK30U), con la conseguenza che la causa di esclusione, di cui alla lett. b-quinquies) dell'art. 11 citato, non trova applicazione per il biennio 2026/2027.
Il professionista potrà, pertanto, accedere autonomamente alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB) per la propria attività individuale, a prescindere dalla decisione dell'associazione notarile di aderire o meno alla procedura.
L'Agenzia delle Entrate, infine, ha precisato che la validità della risposta presuppone la corretta applicazione dei codici ATECO e dei modelli ISA da parte di entrambi i soggetti, rimanendo impregiudicato l'ordinario potere di controllo in sede di accertamento. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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