Non si decade dai benefici fiscali per la piccola proprietà contadina (PPC) e per i trasferimenti di terreni montani in caso di fusione per incorporazione tra società agricole, a condizione che l'incorporante prosegua la diretta coltivazione dei fondi per il quinquennio residuo e mantenga la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).
A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate che, con la risposta n. 183/2026, ha confermato che l'operazione straordinaria di fusione costituisce una successione a titolo universale e non un'alienazione volontaria sanzionabile, ai fini della citata agevolazione, di cui al comma 4-bis dell’art. 2 del D.L. 194/2009 e comma 2, art. 9 del D.P.R. 601/1973.
La pronuncia trae origine dall'istanza presentata da due società agricole qualificate come imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’art. 1 del d.lgs. 99/2004, appartenenti al medesimo gruppo, intenzionate a procedere a una fusione per incorporazione per razionalizzare l'assetto produttivo ed eliminare diseconomie di gestione; la società incorporata aveva acquistato, tra il 2023 e il 2024, alcuni fondi agricoli fruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC), di cui al citato comma 4-bis dell’art. 2 del D.L. 194/2009 e delle agevolazioni per i territori montani, di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.P.R. 601/1973.
Stante il fatto che la fusione era programmata prima dello scadere del quinquennio dagli acquisti, le società hanno interpellato l'Amministrazione Finanziaria per verificare se il subentro della società incorporante nella titolarità dei terreni comportasse la decadenza dalle aliquote agevolate giacché entrambi i regimi fiscali prevedono la decadenza dai benefici qualora l'acquirente, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell'atto, alieni volontariamente i terreni oppure cessi di coltivarli o condurli direttamente.
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta, traccia una netta distinzione tra gli atti traslativi a titolo particolare, come il conferimento d'azienda o di singoli beni, che determinano alienazione e decadenza (risoluzioni n. 455/E/2008 e n. 227/E/2009) e le operazioni straordinarie di ristrutturazione societaria ed evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2504-bis c.c. e in linea con la consolidata giurisprudenza (Suprema Corte di Cassazione, n. 2637/2006 e n. 21970/2021), la fusione realizza una successione a titolo universale, con la conseguenza che l'incorporante subentra nell'intero patrimonio dell'incorporata, unitariamente considerato, sostituendosi a essa nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Se da un lato il subentro a titolo universale non integra un'alienazione sanzionabile, dall'altro l'incorporante subentra nei medesimi vincoli e obblighi gravanti sulla società dante causa (Suprema Corte di Cassazione n. 1546/2003 e n. 3108/2016).
L'Agenzia delle Entrate, quindi, subordina, in tal caso, la conservazione delle agevolazioni al rispetto di due precise condizioni: il mantenimento della qualifica IAP, ai del comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. 99/2004 e la prosecuzione effettiva della conduzione diretta.
Non è ammesso, quindi, un possesso solo formale con la conseguenza che soluzioni che privino l'ente della conduzione diretta, come l'affitto o la concessione in godimento a terzi, determinano la decadenza dal beneficio (Suprema Corte di Cassazione n. 25135/2025), così come contratti che non garantiscano una partecipazione attiva e concreta all'attività agricola (risposta n. 74/2026).
Infine, dal punto di vista della compilazione degli adempimenti fiscali, l'agenzia fornisce una precisazione pratica poiché, in sede di richiesta di registrazione dell'atto di fusione, nell'apposito quadro “C” dovrà essere indicato lo specifico codice negozio "C000 – Atto di fusione di società di qualunque tipo", in conformità all'Allegato 5 del dm 15/12/1977 n. 13348. Fabrizio G. Poggiani - ITALIAOGGI (riproduzione riservata)
Pistoia

Condividi sui Social Network