Garanzie per finanziamenti a sostegno anche alle società tra professionisti


  • I Commercialisti analizzano i provvedimenti a sostegno delle imprese

    Estensione alle associazioni professionali e alle società tra professionisti delle garanzie concesse al sistema bancario per i finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese e professionisti, introdotti dal “Cura Italia”. Sospensione delle segnalazioni a sofferenza, per la moratoria dei finanziamenti fino al prossimo 30 settembre, con riguardo anche ai sistemi di informazioni creditizie (SIC) gestiti da privati.

    Queste le principali indicazioni fornite dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC) nel documento congiunto, e in secondo aggiornamento, di ieri, dopo la conversione in legge dei decreti 18/2020 (“Cura Italia”) e 23/2020 (decreto “Liquidità”), ma contenente anche contributi sul più recente dl 34/2020 (decreto “Rilancio”)

    Con le conversioni in legge sono stati rafforzati e ricalibrati gli strumenti principali introdotti con i decreti “Cura Italia” e “Liquidità”.

    Fino al 31/12/2020 sono fornite garanzie (SACE) al sistema bancario per supportare la concessione di nuovi finanziamenti “sotto qualsiasi forma” destinati a supporto di piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva, con estensione alle associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato ed esaurito la loro capacità di accesso al fondo, nonché alle garanzie concesse, ai sensi del comma 2, dell’articolo 17 del d.lgs. 102/2004.

    Le garanzie si estendono anche alle operazioni di factoring, poiché un nuovo comma (1-bis), aggiunto in sede di conversione del Decreto “Liquidità”, prevede che le disposizioni si applichino anche alle “cessioni di crediti con garanzia di solvenza” (di fatto, cessioni pro-solvendo); il tutto, però, da definire con un decreto di natura non regolamentare del ministero dell’economia e delle finanze. 

    Non possono beneficiare delle garanzie in questione le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che siano da queste ultime controllate, direttamente o indirettamente.

    Le richieste di nuovi finanziamenti garantiti dalla SACE possono essere soddisfatte solo a seguito di presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del dpr 445/2000.

    Con l’art. 13 del dl 23/2020 è prevista una garanzia con copertura del 100% a favore di piccole e medie imprese, nonché delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti, nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, che attestino, mediante dichiarazione autocertificata, di aver subito danni dall’emergenza COVID-19.

    Il finanziamento può essere concesso nel nuovo limite massimo (da 25 mila euro) di 30 mila euro e le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del “Fondo di Garanzia”, prevedendo una durata fino a dieci anni e un preammortamento di almeno ventiquattro mesi, con copertura dei soli costi di istruttoria e tasso di interesse massimo determinato dal decreto; si deve trattare, però, di un nuovo finanziamento, che determini un ammontare di esposizione superiore rispetto alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

    La garanzia è, inoltre, concessa a favore di quei beneficiari che anche prima del 31/01/2020 presentavano posizioni classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinati deteriorate purché alla data della richiesta del finan­ziamento non siano più considerate tali; l’estensione della durata del finanziamento e l’aumento dell’importo garantito dipenderà, però, dall’autorizzazione dell’UE (ABI, circ. 6/06/2020)

    Fino al 30/09/2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla centrale dei rischi della Banca d’Italia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario tramite moratoria, di cui al comma 2, dell’art. 56 del dl 18/2020, sono sospese a decorrere dalla data di concessione di tali misure; la norma, inserita in sede di conversione, si applica anche ai sistemi di informazioni creditizie (SIC) gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

    L’articolo 49 del decreto “Crescita” ha previsto, per i periodi d’imposta 2019 e 2020, un credito d’imposta per le piccole e medie imprese italiane esistenti alla data dell’1/01/2019 che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero.

    Si dà atto che, in sede di conversione in legge del decreto “Liquidità” è stato esteso l’ambito applicativo, per l’anno 2020, anche relativamente alle spese sostenute dalle imprese per la “partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero” che siano state disdette in relazione all’emergenza COVID-19.

    L’art. 54 del decreto “Cura Italia”, infine, estende la possibilità, per nove mesi, di accedere al “Fondo di Solidarietà” per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa anche le ditte individuali e gli artigiani, mentre l’ammissione ai benefìci è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 479, dell’articolo 2 della legge 244/2007. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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