Entro il 15 ottobre invio delle opzioni delle spese 2021 per i soggetti IRES e le partite Iva


  • Possibile applicazione della remissione in bonis in caso di omissione

    Comunicazione per l’esercizio delle opzioni, delle detrazioni riferibili alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020 non fruite, entro il prossimo 15 ottobre. Il termine, prorogato al 7 aprile scorso, è stato ulteriormente prorogato e riguarda esclusivamente i soggetti Ires e dei titolari di partita Iva che presentano le dichiarazioni in via telematica entro il prossimo 30 novembre.

    Il predetto termine era già stato prorogato da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate (n. 35873/2022 § 4.1) che stabiliva che la citata comunicazione doveva essere trasmessa entro il  7/04/2022 ma, prima il successivo provvedimento (n. 202205/2022 § 1.3), e, subito dopo, l’art. 10-quater del dl 4/2022, hanno modificato ulteriormente il termine e, con il comma 1, dell’art. 29-ter del dl 17/2022, inserito con la legge 34/2022 di conversione, lo stesso è stato fissato definitivamente al 15/10/2022.

    Il comma 1 dell’art. 29-ter del dl 17/2022 dispone, testualmente, che, al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (soggetti Ires) e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30/11/2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche oltre il termine ordinario ma entro il 15/10/2022.

    Quindi, entro tale data è possibile presentare la comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del dl 34/2020 (cessione o sconto sul corrispettivo), con particolare riferimento alle detrazioni fruibili per le spese sostenute nel corso del 2021 e per le rate residue non ancora utilizzate, concernenti le spese sostenute per le detrazioni edilizie del 2020.

    La proroga dell’invio telematico, evidentemente, per espresso richiamo, riguarda le detrazioni maturate nel 2020 e 2021 ma con riferimento ai soggetti Ires e i titolari di partita Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica entro il prossimo 30/11/2022 mentre, per i restanti soggetti, il termine è rimasto fermo allo scorso 29 aprile.

    La conseguenza, pertanto, è che il detto termine non riguarda le persone fisiche non titolari di una posizione Iva, i condomini e le società semplici di mero godimento immobiliare mentre può riguardare le società semplici dotate di partita Iva come quelle operanti nel comparto agricolo, di cui all’art. 2135 c.c., in determinati casi.

    Si ritiene che, anche nell’ambito delle persone fisiche, non possano beneficiare del predetto termine quelle che, pur dotate di partita Iva, hanno la volontà di cedere le detrazioni riferibili alle spese 2021 e alle residue rate del 2020 ma sostenute nella sfera giuridico patrimoniale privata poiché l’unità immobiliare non fa parte dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti e professioni, alla stessa stregua delle società semplici agricole che, pur dotate di partita Iva per l’attività svolta, hanno eseguito gli interventi su unità immobiliari abitative.

    Su tale ultima posizione, però, si deve necessariamente considerare che le unità immobiliari possono essere qualificate anche come rurali abitative, ai sensi del comma 3, dell’art. 9 del dl 557/1993, ma anche rurali strumentali, ai sensi del successivo comma 3-bis del medesimo articolo 9, in relazione alle attività svolte dall’imprenditore agricolo e, di conseguenza, pur essendo a destinazione abitativa e censite nelle categorie ordinarie con annotazione di ruralità in calce, possono essere destinate anche alle attività agrituristiche o come uffici dell’impresa agricola, abitazioni dei dipendenti o delle persone destinate alle attività di alpeggio nelle zone montane.

    Quindi, in attesa di eventuali indicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, la dottrina ritiene che il termine, prorogato al 15/10/2022, si debba ricondurre alla data di disponibilità delle dichiarazioni precompilate, stante anche l’ulteriore precisazione, inserita nell’art. 29-ter del dl 17/2022, che fa riferimento espresso a coloro “(…) che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 (…)”; da questa ulteriore previsione si ritiene, quindi, di non poter confermare la proroga per le spese indicate o per le rate residue relative agli interventi eseguiti da esercenti attività di lavoro autonomo, come i professionisti, su unità immobiliari che, però, non sono strumentali all’esercizio della propria attività ma che appartengono alla propria sfera patrimoniale privata. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


    Pistoia