Doppio binario per i lavori sportivi autonomi in regime forfetario


  • Le agevolazioni per il lavoro sportivo restano limitate ai relativi emolumenti

    Doppio binario per gli sportivi, lavoratori autonomi, che applicano il regime forfetario. Posto che, senza alcun dubbio, lo sportivo può essere anche un contribuente con partita Iva e stante il fatto che le agevolazioni introdotte dalla riforma dello sport possono essere applicate anche a questi soggetti, inevitabile l’applicazione di un ingestibile doppio binario, se talune prestazioni sono anche rivolte, per esempio, a privati.

    Com’è noto la nuova disciplina del lavoro sportivo, entrata in vigore lo scorso 1° luglio, e, in particolare, l’art. 25 del d.lgs. n. 36/2021 ha qualificato, come lavoratore sportivo, anche “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”.

    Dal punto di vista contrattuale, pertanto, l’attività sportiva può essere oggetto, alternativamente, di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del citato d.lgs. n. 36/2021.

    In aggiunta, il decreto legislativo correttivo precisa che, ai fini della qualifica di lavoratore sportivo, le citate attività devono essere effettuate “a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo” e risulta utile ricordare che, in tale ambito, i compensi percepiti per il lavoro sportivo, prestati nell’ambito dilettantistico, non costituiscono ai fini tributari una base imponibile fino all’importo annuo complessivo di 15 mila euro.

    Si aggiunge che per quanto previsto attualmente dal correttivo, i professionisti iscritti in ordini o elenchi professionali, al di fuori dell’ambito sportivo, non rientrando tra i lavoratori sportivi, non possono beneficiare delle agevolazioni introdotte per il comparto sportivo, compresa l’esenzione da tassazione dei compensi percepiti fino a 15 mila euro annui.

    Tra i soggetti destinatari della detta agevolazione, ai sensi del comma 6 dell’art. 36 del d.lgs. 36/2021, si collocano inevitabilmente sia i lavoratori sportivi subordinati e parasubordinati sia i lavoratori autonomi, dotati di partita Iva, a prescindere dal regime tributario applicato (ordinario, semplificato o forfetario).

    In estrema sintesi, quindi, i compensi fino a 15 mila euro annui non costituiscono base imponibile ai fini fiscali e, di conseguenza, non sono assoggettati ad alcuna forma di tassazione mentre quelli eccedentari devono essere assoggettati a imposizione in ossequio alle regole applicabili, comprese quelle relative al regime forfetario, di cui alla legge n. 190/2014, con la conseguenza che anche questi corrispettivi possono fruire dell’abbattimento forfetario, con applicazione del coefficiente di redditività specifico, e dell’aliquota sostitutiva applicabile (5% o 15%).

    Inoltre, nel rispetto delle condizioni previste, è possibile fruire di taluni sgravi contributivi, di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 36/2021, come l’esenzione per i compensi fino a 5 mila euro e l’abbattimento della base imponibile.

    Tutto molto bello ma, dal tenore letterale delle disposizioni richiamate, l’esenzione fino all’importo di 15 mila euro annui si rende applicabile esclusivamente ai redditi derivanti da compensi sportivi; la lettura, peraltro, risulta supportata anche dai continui richiami del provvedimento legislativo alle associazioni e società sportive (ASD e SSD) e alle federazioni.

    La conseguenza è, quindi, che il lavoratore sportivo autonomo, in regime forfetario, che, al fianco delle attività sportive dilettantistiche, svolge ulteriori attività professionali o fornisce le proprie prestazioni al di fuori del lavoro sportivo, come la tipica attività rivolta verso privati o aziende e società non sportive deve essere cosciente che, almeno allo stato attuale, l’agevolazione non può spettare sui compensi percepiti ma non derivanti dal lavoro sportivo, ai sensi del d.lgs. n. 36/202.

    Quindi, per esempio, si ritiene che se il contribuente forfetario percepisce compensi sportivi per euro 10 mila e compensi per prestazioni diverse, non inquadrabili tra quelle sportive, per euro 30 mila, lo stesso dovrà tenere un doppio binario contabile, poiché l’esenzione pari a 15 mila euro azzererà soltanto i 10 mila euro di compensi sportivi incassati (fatturati, per esempio, all’associazione sportiva per il ruolo di preparatore atletico delle squadre) mentre tutti gli ulteriori 30 mila euro, di compensi diversi (per esempio, quale preparatore di un singolo atleta) andranno a formare la base imponibile per la tassazione forfetaria. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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