Deduzioni forfetarie degli autotrasportatori in ribasso


  • Definite dal MEF e dall'Agenzia delle Entrate le nuove entità

    Ridotte, rispetto al periodo d’imposta precedente (2017), le deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori in relazione ai trasporti eseguiti personalmente oltre il comune ove ha sede l’impresa per il periodo d’imposta 2018, poiché si passa dai 51 euro previsti nel 2017 ai 48 euro indicati per il 2018. Per quelli interni al comune, invece, resta invariato l’abbattimento del 35% dell’ammontare appena indicato ma, inevitabilmente, si scende anche in questo caso dai 17,85 euro del 2017 ai 16,80 euro del 2018.
    Questo quanto stabilito dal Ministero dell’economia e delle finanze con il comunicato di ieri (n. 138) richiamato anche da quello dell’Agenzia delle entrate che, in aggiunta, indica i righi della dichiarazione dei redditi (REDDITI 2019 PF e SC) dove inserire le dette deduzioni forfetarie 2019, riferibili al periodo d’imposta 2018.
    E’ noto che il comma 5, dell’art. 66 del dpr 917/1986 riconosce alcune deduzioni forfetarie di spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione, di cui al comma 4, dell’art. 13 del dl 90/1990.
    Il ministero dell’economia e delle finanze, con il comunicato di ieri pomeriggio, ha reso note le nuove misure decrementate delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2018, sulla base delle risorse disponibili.
    Con riferimento alla deduzione forfetaria in commento, nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente dalla citata norma, la misura della deduzione forfetaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.
    Per il periodo d’imposta 2017, il ministero aveva stabilito che, riguardo agli importi delle suddette deduzioni forfetarie di cui al comma 5, del citato art. 66 del Tuir, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), la misura della deduzione passasse dai 38 euro precedentemente previsti a 51 euro.
    Con il comunicato di ieri (n. 138), il dicastero competente ha, invece, ridotto la detta detrazione riducendo da 51 a 48 euro la misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa, facendo riferimento espressamente all’esercizio dell’autotrasporto merci per conto terzi.
    La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale; tale è percentuale, invece, è stata confermata anche con riferimento al periodo d’imposta 2018.
    Quindi, sulla base del decremento intervenuto, tale deduzione spetta in misura pari a euro 16,80 euro (35% di 48 euro) per il periodo d’imposta 2018, in luogo di quello del 2017, pari a 17,85 euro (35% di 51 euro) e in luogo dei precedenti 13,30 euro (35% di 38 euro).
    L’Agenzia delle entrate, con l’ulteriore comunicato stampa di ieri, ha fornito anche le necessarie indicazioni per fruire della maggior deduzione, indicando gli specifici campi nel modello REDDITI 2019 – periodo d’imposta 2018.
    Le Entrate hanno precisato, infatti, che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi del primo periodo, del comma 5, dell’art. 66 richiamato, devono essere riportate nei quadri “RF” e “RG” dei modelli REDDITI PF e SP 2019 utilizzando, nel rigo “RF55”, i codici 43 e 44 e, nel rigo “RG22”, i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI 2019; i predetti codici, viene ribadito, si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
    E’ evidente, quindi, che la deduzione forfetaria delle spese non documentate si applica anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti, ai sensi del comma 4, dell’art. 13 del dl 90/1990, ricordando che l'importo della deduzione, essendo questa legata ai trasporti effettuati personalmente, deve essere riferito a ogni singolo socio e non, complessivamente, alla società. ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
     


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