Decreto "CURA ITALIA" primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate


  • L'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sulle norme tributarie

    Dal premio di 100 euro restano esclusi i lavoratori in smart working (lavoro agile)  poichè il dipendente, per fruirne, deve aver svolto l’attività lavorativa nella sede di lavoro, come indicata in contratto. Fino al 31 maggio prossimo, inoltre, sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi, i cui termini sono scaduti anteriormente dall’inizio del periodo di sospensione.
    L’Agenzia delle entrate, sul proprio sito istituzionale (www.agenziaentrate.gov.it), ha messo a disposizione un vademecum, nella forma di diapositive, al fine di illustrare sommariamente le misure fiscali del dl 18/2020 (“Cura Italia”).
    Pur comprendendo che il detto documento ha valenza meramente informativa e non forma un documento di prassi ufficiale, lo stesso può essere utilizzato, come primo aiuto, anche al fine di valutare l’indirizzo dell’Agenzia delle entrate tenendo conto, in particolare, della sezione “note”.
    Con riferimento all’art. 61, concernente la sospensione dei versamenti per le imprese maggiormente colpite, l’Agenzia delle entrate, dopo la sintesi delle disposizioni, evidenzia la sospensione del versamento dell’Iva di marzo 2020, non solo per le imprese indicate nelle lettere da a) a r), del comma 2, dell’art. 58 (rectius art. 61), ma anche per le imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo e i tour operator; previsione già inserita nell’art. 8 del dl 9/2020.
    Con riferimento alla sospensione dei versamenti di imprese e lavoratori autonomi, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell’art. 62, si conferma che la sospensione dell’Iva, per i soggetti con domicilio nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, opera “a prescindere dal volume di affari”.
    Per i soggetti collocati nelle zone rosse (dpcm 1/03/2020), i versamenti sono da eseguire entro il 31/05/2020 (unica soluzione o rateizzazione fino a cinque rate) con il mantenimento delle altre misure disposte con il dm 24/02/2020.
    Fermo restando i termini per le comunicazioni obbligatorie ai fini della redazione della precompilata, per la maggior parte in scadenza il prossimo 31/03, i commi 1 e 6, dell’art. 62, per tutti i contribuenti, dispongono che gli adempimenti possono essere rispettati, senza applicazione di sanzioni (e di interessi) entro il prossimo 30/06; si tratta di adempimenti (per esempio, dichiarazione Iva e Intra) e non di versamenti, modulati diversamente.
    Con riferimento agli articoli 67 e 68, del dl 18/2020, innanzitutto, si conferma che nel periodo dall’8/03/2020 al 31/05/2020 devono ritenersi sospesi i termini relativi alle “attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso”, con l’aggiunta degli interpelli e della consulenza giuridica (istanze da inviare soltanto telematicamente), degli adempimenti collaborativi, delle procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi all’Anagrafe tributaria e gli altri accessi, per l’Agenzia delle entrate e tutti gli altri enti impositori, con allungamento dei termini di accertamento di due anni, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 159/2015.
    Con riferimento all’articolo successivo (art. 68) viene rilevato che, fino al 31/05, sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi e degli avvisi i cui termini sono scaduti anteriormente alla data di sospensione.
    Dall’analisi delle due diapositive si conferma la distinzione delle attività tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione e si ha contezza degli atti sospesi delle Entrate, come in precedenza indicati, con l’aggiunta di quelli della riscossione come le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito Inps, gli accertamenti delle dogane, le ingiunzioni e gli accertamenti esecutivi degli enti locali, con riferimento a entrate tributarie o non tributarie; niente si dice, ancora, sulle rate da dilazione, anche per le somme iscritte a ruolo, sulle rate da accertamento con adesione, sugli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale delle dichiarazioni, nonché di altre tipologie di contributi, salvo nel caso in cui la riscossione avvenga con iscrizione a ruolo.
    Viene precisato, inoltre, che il premio di 100 euro (art. 63, dl 18/2020), spettante per il solo mese di marzo 2020, deve essere assegnato al dipendente che ha svolto l’attività nella sede di lavoro (esclusi, quindi, coloro che operano in smart-working, peraltro segnalati al ministero del lavoro e delle politiche sociali - www.lavoro.gov.it.), con attribuzione in rapporto alle giornate lavorate nel mese.
    Infine, permangono i problemi già segnalati (si veda, ItaliaOggi 19/03/2020) per quanto concerne la fruibilità del credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65) che nei documenti in commento viene destinato agli esercenti attività d’impresa, limitatamente al mese di marzo 2020, con esclusione dei lavoratori autonomi e delle attività con apertura garantita, di cui al dpcm 11/03/2020, allegati 1 e 2. Fabrizio G. POggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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