Corrispettivi telematici, i reparti della Guardia di Finanza pronti per le verifiche


  • Controlli strumentali e sanzioni per la gestione non corretta dei corrispettivi

    Reparti operativi della Guardia di finanza pronti per le verifiche sui corrispettivi telematici. Nella circolare è precisato che In caso di cessione di beni e di prestazioni di servizio non incassate, la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi telematici deve essere anticipata al momento di consegna o di ultimazione del servizio, con evidenza della mancata riscossione.

    Il Comando generale della Guardia di finanza, “III Reparto operazioni, Ufficio Tutela Entrate”, ha fornito le principali istruzioni per l’esecuzione dei controlli strumentali sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui al comma 1, dell’art. 2 del d.lgs. 127/2015, corredando la stessa del nuovo modello di processo verbale di constatazione che recepisce le nuove sanzioni e le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020).

    Dal 1° gennaio scorso, com’è noto, ricorre l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate con volume d’affari inferiore a 400.000 euro, riferibile al periodo d’imposta 2018.

    La legge 178/2020 ha rivisto totalmente la disciplina sanzionatoria, precedentemente indicata dall’abrogato comma 6, art. 2 del d.lgs. 127/2015, prevedendo attualmente la sanzione, per ciascuna operazione, pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, ai sensi del comma 2-bis, art. 6 del d.lgs. 471/1997, in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione o di memorizzazione e trasmissione con dati errati e/o incompleti, nonché la sanzione per mancato o irregolare funzionamento degli strumenti tecnologici, laddove il corrispettivo non risulti annotato nel registro di emergenza, compresa la sanzione amministrativa per mancata e/o tempestiva richiesta di intervento in manutenzione o di verificazione periodica degli strumenti tecnologici, di cui al comma 4, dell’art. 2 del d.lgs. 127/2015, da euro 250 a euro 2.000.

    A tali sanzioni si aggiungono quelle di mancata emissione di scontrini e ricevute, mentre per l’omessa o tardiva trasmissione o la trasmissione con dati non corretti o incompleti che non abbia inciso sulla determinazione e liquidazione del tributo, la sanzione è applicata in misura fissa e risulta pari a euro 100, ai sensi del comma 2-quinquies, dell’art. 11 del d.lgs. 471/1997.

    In caso di omessa installazione degli apparecchi telematici si rende applicabile una sanzione variabile da euro 1.000 a euro 4.000, per la manomissione o l’alterazione dei registratori, e conseguente uso di detti strumenti non conformi, si rende applicabile una sanzione compresa tra euro 3.000 e euro 12.000, sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi del comma 5-bis, dell’art. 11 del d.lgs. 471/1997, con applicazione delle sanzioni accessorie, ai sensi dei commi 2 e 3, dell’art. 12 del medesimo d.lgs. 471/1997 (sospensione da tre giorni a un mese della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività in presenza di quattro violazioni nel quinquennio, con riduzione da un mese a sei mesi se la contestazione non eccede euro 50 mila e sospensione da quindici giorni a due mesi, con aumento da due a sei mesi in caso di recidiva), in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri o di omessa installazione ovvero manomissione o alterazione dei registratori telematici.

    Con la recente legge di bilancio (legge 178/2020) è stato chiarito che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna del documento fiscalmente valido deve essere eseguita non oltre il momento di ultimazione dell’operazione che corrisponde all’atto di consegna del bene o dell’ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento, ai sensi del comma 5, dell’art. 2 del d.lgs. 127/2015.

    Quindi, in caso di cessione di beni, senza contestuale pagamento del prezzo, l’esercente deve memorizzare l’operazione ed emettere il documento fiscale con evidenza del corrispettivo non riscosso alla consegna mentre al momento della ricezione del pagamento del corrispettivo non deve generare un nuovo documento commerciale, essendosi già in precedenza perfezionato il momento impositivo, con emissione della sola quietanza.

    Nel caso di una prestazione di servizi, invece, stante il fatto che il momento impositivo si realizza al momento del pagamento, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972, in caso di assenza di pagamento, sebbene l’imposta non risulti ancora esigibile, l’operazione deve essere memorizzata con contestuale emissione di un documento commerciale e con indicazione del corrispettivo non riscosso cui seguirà, al momento dell’incasso, la generazione di un nuovo ed ulteriore documento che dovrà richiamare gli elementi identificativi di quello già emesso e consegnato. Fabrizio Giovanni Poggiani - Italia Oggi (riproduzione riservata)  


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