Nel caso di adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026, gli acconti 2026, calcolati secondo il metodo storico, devono tenere conto dell'imposta dovuta, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, per il 2025, senza considerare la parte di reddito del 2025 assoggettata all’imposizione sostitutiva. E la maggiorazione dovuta può essere detratta dal tributo principale cui si riferisce, in occasione del calcolo del saldo.
L'art. 20 del d.lgs. n. 13/2024 dispone sulla determinazione degli acconti d'imposta, in caso di adesione al regime di concordato preventivo biennale (CPB), confermando come regola generale, in vigenza di patto con il Fisco, che gli acconti delle imposte (IRPEF e/o IRES e IRAP) sono determinati applicando le regole ordinarie e tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
È ammessa la possibilità di utilizzare il metodo storico di calcolo degli acconti per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, ma con obbligo di versamento di una maggiorazione (10% e 3%).
La lett. a) comma 2 del citato art. 20, infatti, per il primo anno di adesione al concordato, se l'importo dell'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), prevede che si debba aggiungere una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato (per il 2025, indicato nel rigo “P06” del modello CPB) e il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, depurato dalle componenti straordinarie, di cui agli articoli 15 e 16 del d.lgs. n. 13/2024 (rigo “P04” del modello CPB).
Come indicato dalla lett. b) del comma 2 del medesimo art. 20, anche ai fini Irap, per il primo anno di adesione al concordato, se l'importo dell'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), deve essere aggiunta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato (per il 2025, indicato nel rigo “P08” del modello CPB) e il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, depurato dalle componenti straordinarie, di cui all’art. 17 del medesimo decreto istitutivo del patto. (rigo “P05” del modello CPB).
Le dette maggiorazioni devono essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto che, per i soggetti solari e per il 2025, è stato fissato al 1° dicembre 2025, poiché il 30 novembre 2025 cade di domenica, utilizzando gli specifici codici tributo (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 48/E/2024).
Nel caso di adesione al patto a cura parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione deve essere versata pro-quota dai singoli soci o associati (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024 § 6.13) e la stessa modalità deve essere applicata anche per le imprese familiari; in tale ultimo caso, infatti, i versamenti devono essere effettuati pro-quota dai collaboratori dell'impresa (FAQ dell'8 ottobre 2024).
La maggiorazione può essere detratta dal tributo principale cui si riferisce in occasione del calcolo del saldo dell'imposta dovuta (per il periodo d'imposta 2025) o compensata per il versamento dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 20-bis del d.lgs. n. 13/2024, sull'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024 § 3.6 e FAQ del 17 ottobre 2024 n. 1).
Nel caso in cui non risultino dovute imposte per il periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce il patto, la maggiorazione deve essere in ogni caso versata (FAQ dell'8 ottobre 2024 n. 1) e, nel caso in cui il reddito rilevante ai fini della proposta di concordato (rigo “P04”) risulti negativo, la maggiorazione deve essere determinata sulla differenza tra l'importo dichiarato nel rigo “P06” e zero (FAQ dell'8 ottobre 2024 n. 4).
Se il contribuente sceglie, per la determinazione degli acconti, l’altro metodo, tarato sull'imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), se l'acconto è versato in due rate, la prima deve essere determinata con applicazione delle regole ordinarie mentre la seconda deve essere determinata per differenza tra l'acconto complessivamente dovuto, calcolato sulla base del reddito concordato, e quanto versato con la prima rata, ai sensi della lett. c), comma 2 del citato art. 20.
L'acconto dovuto per le imposte dirette e per l’Irap, riferito ai periodi di imposta in cui l’accordo è vigente, deve essere determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati, ai sensi del comma 1 dell’art. 20 e, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (FAQ del 28 maggio 2025), in caso di adesione all’accordo biennale, l'acconto per il secondo periodo di imposta del biennio, calcolato con il metodo storico, deve essere determinato con riferimento alle imposte dirette e all’Irap dovute per l'anno precedente, senza tenere conto della quota di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva.
Pertanto, nell'ipotesi di adesione al concordato per il biennio 2025-2026, gli acconti 2026, determinati con il metodo storico, devono fare riferimento all'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap per il 2025, senza considerare la parte di reddito concordata del 2025, assoggettata a imposta sostitutiva. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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