Se a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, anche in relazione a una riqualificazione dell’operazione, il diritto alla detrazione viene escluso, non potrà essere invocata la restituzione dell'Iva da parte del cedente e/o prestatore.
Restituzione da negare se il versamento è anche avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Così l’Agenzia delle entrate che, con la risoluzione 50/E di ieri, è intervenuta sulla restituzione dell’Iva non dovuta, ai sensi dell’art. 30-ter del D.P.R. 633/1972.
L’Agenzia delle entrate ha fatto presente che sono stati richiesti chiarimenti in merito all’applicazione del citato art. 30-ter del decreto Iva, con particolare riferimento al caso di applicazione del tributo non dovuto riferito a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.
L’agenzia porta l’esempio in cui, per esempio, il rapporto contrattuale instaurato tra le parti sia riqualificato da contratto d'appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro e, di conseguenza, sia recuperata l'Iva esposta in fattura.
Si evidenzia che il citato art. 30-ter del D.P.R. 633/1972, come introdotto dall’art. 8 della legge 167/2017 (Legge Europea del 2017), definisce sull’attuale modalità di recupero del tributo indebitamente versato disponendo, in particolare, che il soggetto passivo deve presentare una domanda di restituzione dell'Iva non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Con il comma 2 dell’art. 30-ter si dispone in merito all’applicazione di un'imposta “non” dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dalle Entrate, prevedendo che, in detto caso, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o dal prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
Quindi, come indicato in alcuni documenti di prassi (si veda, risposta n. 66/2024), la detta disciplina del rimborso del tributo, nel rispetto della neutralità dell'imposta, garantisce al cedente e/o prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta inizialmente versata all'erario; la possibilità, però, resta subordinata all'avvenuta restituzione al cessionario e/o committente dell'imposta indebitamente addebitata in fattura che lo stesso cessionario e/o committente deve aver restituito in seguito alla notifica di un accertamento definitivo.
Una recente sentenza (C-640/23 del 13/03/2025) della Corte di Giustizia dell'Ue si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dall'indebita applicazione dell'Iva in fattura, da parte del fornitore, per una operazione riqualificata e non soggetta al tributo; nella fattispecie si trattava di una cessione di beni strumentali riqualificata come cessione d'azienda, quindi fuori dal campo Iva.
Per i giudici dell'UE, nei casi assimilabili a quello descritto, anche se il cessionario non ha la possibilità di ottenere dal cedente la restituzione dell'imposta versata, perché ciò risulta difficile o impossibile, risulta legittima una normativa nazionale che neghi al cessionario il diritto alla detrazione dell'imposta indebitamente pagata al predetto cedente e se il cessionario è soggetto passivo, lo stesso deve poter presentare una domanda di rimborso all'erario.
Infine, per effetto del combinato disposto delle norme vigenti, la restituzione dell'Iva deve ritenersi esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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