Bonus per la casa con trasferimento libero e anche parziale


  • Cessione anche negli stati di avanzamento dei lavori

    Nessuna limitazione alla cessione, anche parziale, delle detrazioni fiscali derivanti dalla generalità degli interventi, compresi quelli che consentono di fruire del "bonus facciate". Cessione dei bonus anche in base all’avanzamento dei lavori, quindi senza attendere la relativa conclusione.

    Queste le novità introdotte nel novellato art. 121 del dl 34/2020, sul tema delle detrazioni per gli interventi edilizi e di risparmio energetico, in attesa provvedimento attuativo dell'Agenzia delle entrate (che deve essere emanato entro il prossimo 17 agosto).

    Il nuovo comma 1-bis, dell’art. 121 del dl 34/2020, al fine di anticipare l’incasso, prevede che l’opzione per cedere o scontare il credito, da parte dei soggetti che sostengono le relative spese, può essere fatta anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ma nel rispetto di due limiti: che le cessioni in corso d’opera non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e che ciascun stato di avanzamento deve riguardare almeno il 30% dell’importo complessivo dei lavori, peraltro ognuno asseverato.

    Come indicato, un atteso provvedimento dell’Agenzia delle entrate deve definire le modalità di trasferimento della detrazione ma, come precisato da un precedente provvedimento della stessa agenzia (provvedimento n. 660057/2019), che dava attuazione alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 10 del dl 34/2019 (decreto “Crescita”), l’importo della detrazione spettante per gli interventi agevolati eseguiti doveva essere calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dello sconto non corrisposto al fornitore e, nella fattura riferibile ai detti interventi, lo sconto non deve essere sottratto all’imponibile Iva, come indicato dalla stessa agenzia (provvedimento n. 660057/2019 § 2.4).

    Per effetto di quanto indicato dal direttore delle Entrate (audizione del 22/07/2020) il provvedimento atteso dovrebbe disciplinare le modalità ed i termini per la comunicazione (telematica) dell’opzione all’agenzia, il contenuto del modello di comunicazione (con indicazione di numerosi dati del beneficiario della detrazione e del cessionario, nonché dell’ammontare e della tipologia dell’intervento eseguito), nonché i termini e le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite il modello di delega “F24” e per l’eventuale successiva cessione del credito con l’utilizzo della piattaforma disponibile nell’area riservata del sito web delle entrate.

    Per quanto disposto dall’art. 121 del dl 34/2020, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e il credito d’imposta deve essere utilizato con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale si sarebbe utilizzata la relativa detrazione fiscale, con l’ulteriore considerazione che, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, pur non rendendosi applicabile alcun limite nella compensazione.

    Con riferimento alla detrazione derivante dagli interventi ("combinati") finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nelle zone sismiche “1”, “2” e “3”, di cui al comma 2-quater.1, dell’art. 14 del dl 63/2013, l'Agenzia delle entrate (risposta a interpello n. 126/2020), ha chiarito che il primo cessionario può cedere il credito, anche parzialmente ed in tempi diversi, anche dopo aver utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse) e che possono essere cedute le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione; il secondo cessionario (o i cessionari se le cessioni sono a favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

    Infine, si ricorda che il fornitore, che ha eseguito gli interventi e gli altri cessionari, possono cedere ulteriormente il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (audizione del 22/07/2020). Fabrizio giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


    Pistoia