Bonus edilizi di una certa entità con obbligo di certificazione SOA


  • Possibile ricorso alla disciplina dell'avvalimento per le imprese esecutrici

    Sui bonus edilizi cala la scure delle SOA. Possibile ancora di salvataggio per la maggioranza delle imprese edili l’applicazione dell’avvalimento. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL n.34/2020 l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro dovrà essere infatti affidato esclusivamente a imprese in possesso delle occorrenti qualificazioni di cui all’articolo 84 del DLGS n.50/2016 (codice degli appalti). La novità in oggetto è contenuta nell’articolo 10-bis della legge n.51/2022 di conversione del c.d. Decreto Ucraina (DL 50/2022) ed è destinata, senza ombra di dubbio, ad avere ripercussioni pesanti sull’intero settore dell’edilizia.

    Superata la fase transitoria prevista dalla disposizione in oggetto, chi vorrà beneficiare del superbonus o degli altri bonus edilizi previsti nel comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020 dovrà affidare i lavori soltanto a imprese in possesso delle certificazioni SOA.

    Tenuto conto dei requisiti necessari per l’ottenimento delle suddette certificazioni è evidente che la disposizione in commento è destinata, salvo ripensamenti, ad espellere dal mercato dei principali bonus edilizi la stragrande maggioranza delle imprese attualmente operanti.

    Al momento l’incertezza regna sovrana. Il richiamo al codice degli appalti contenuto nel nuovo articolo 10-bis del Decreto Ucraina apre però un dubbio dalla cui soluzione potrebbe dipendere la rimessa in gioco di molte imprese.

    Si tratta dell’applicabilità o meno dell’istituto dell’avvalimento operante nell’ambito dei contratti pubblici.

    Grazie all’avvalimento un’impresa (ausiliata) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti provenienti da un’altra impresa (ausiliaria), la quale, ovviamente, si impegna a metterli a disposizione del richiedente per il tempo necessario all’esecuzione dell’opera.

    L’istituto giuridico dell’avvalimento è disciplinato dall’articolo 89 del codice degli appalti (Dlgs 18 aprile 2016 n.50) ed è normalmente utilizzato nelle procedure di gara di evidenza pubblica.

    Se fosse possibile l’utilizzo dell’avvalimento anche nell’ambito degli interventi edilizi previsti dall’articolo 119 del DL 34/2020 (Superbonus 110%) e del secondo comma dell’articolo 121 dello stesso decreto (altri interventi agevolati) molte realtà imprenditoriali di minori dimensioni potrebbero comunque riuscire ad ottemperare ai nuovi obblighi e restare sul mercato.

    Secondo quanto risulta a ItaliaOggi sono state già avanzate richieste ai ministeri competenti in relazione all’applicabilità o meno dell’istituto dell’avvalimento agli interventi edilizi in oggetto.

    Ovviamente avvalersi della qualificazione SOA di altra impresa tramite l’istituto dell’avvalimento ha un costo. Ma prima di dover abbandonare definitivamente il settore, molte realtà imprenditoriali italiane valuteranno il rapporto costi/benefici dell’operazione e poi decideranno in autonomia.

    Se invece l’avvalimento verrà ritenuto non applicabile al settore dei bonus edili oggetto della nuova disposizione normativa allora sarà evidente che d’ora in poi in tale ambito potranno operare, se lo vorranno, soltanto poche imprese strutturate e di una certa dimensione.    

    Ultima annotazione. In relazione al periodo transitorio la disposizione in commento al comma 3 prevede che nel caso in cui l’impresa esecutrice dei lavori non fosse in possesso della SOA oppure non l’avesse ottenuta pure avendone fatto richiesta a tempo debito, il beneficiario vedrà decadere il diritto alla relativa detrazione fiscale. Si tratta di una situazione nella quale vengono fatte ricadere sul proprietario dell’immobile pesantissime conseguenze per fatti ed a causa di comportamenti altrui del quale è del tutto estraneo e, soprattutto, non ha possibilità di intervento. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

       


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