Detrazione del 50% destinata esclusivamente ai posti auto pertinenziali, identificati come autorimesse (C/6). Bonus maggiorato del 50% spettante al proprietario in trasferimento di sede per lavoro, a condizione che l’unità immobiliare oggetto degli interventi sia effettivamente adibita, a conclusione dei lavori, ad abitazione principale dei proprietari e/o dei titolari di diritti reali.
Con due risposte di ieri (n. 118 e 119), l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione della detrazione nella misura del 50% per gli interventi edilizi eseguiti su immobili abitativi da persone fisiche, nella sfera giuridica privata, di cui all’art. 16-bis del dpr 917/1986.
Con la prima risposta (n. 118/2026), l’agenzia è intervenuta sulla fruizione della citata detrazione per la costruzione di autorimesse e di posti auto pertinenziali in presenza di una concessione edilizia priva di una puntuale indicazione del vincolo di pertinenzialità con l’abitazione, di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 16-bis del Tuir.
Il contribuente, nell’istanza presentata, ha comunicato di aver costruito una capanna di legno, eretta su un cortile comune di cui è comproprietario con il padre per il 50%, adibita esclusivamente a pertinenza della propria abitazione principale.
Dalle autorizzazioni ottenute, però, non è emerso che la detta capanna sia pertinenziale dell’abitazione principale ma che è intenzione del contribuente di avvalersi del bonus edilizio anche in relazione al rilascio, a cura del professionista tecnico, di una dichiarazione che conferma la pertinenzialità della capanna all’abitazione principale e all’utilizzabilità come posto auto.
L'Agenzia delle entrate, anche analizzando la soluzione proposta dal contribuente, ritiene però che, per beneficiare della detrazione Irpef, di cui alla lett. d), comma 1 dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), che compete in relazione all'acquisto o alla realizzazione di box auto, sia necessario che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare abitativa (per esempio, che dal titolo edilizio risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione) e che l'unità immobiliare sia inquadrata, dal punto di vista catastale, come autorimessa o posto auto assumendo la categoria catastale consona (“C/6”).
Disattesi, quindi, i requisiti enunciati, anche con riferimento anche alla categoria catastale assegnata (“C/2” – magazzini e locali di deposito) in luogo della categoria specifica (“C/6” – stalle, scuderie, rimesse) e, in particolare delle “autorimesse” (a sostegno, circ. 2/E/2016 § 3.3.2), assente anche il vincolo di pertinenzialità, per le Entrate non può spettare la detrazione Irpef, di cui alla citata lett. d), comma 1 dell’art. 16-bis del Tuir.
Con la seconda (risposta n. 119/2026), l’Agenzia delle entrate ha analizzato il caso rappresentato da un contribuente, ufficiale delle Forze Armate, il quale ha dichiarato di aver acquistato, nel gennaio del 2026, insieme al coniuge, una unità immobiliare residenziale, con sottoscrizione di un mutuo ipotecario e con l’agevolazione “prima casa”, dove ha trasferito la propria residenza anagrafica.
L’immobile, alla data di presentazione dell’istanza è oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa) rientranti tra quelli contemplati dall’art. 16-bis del Tuir, in relazione ai quali intende fruire dell’aliquota maggiorata (50%), destinata ai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, eseguiti sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui al secondo periodo, comma 1, art. 16 del dl 63/2013, convertito dalla legge 90/2013.
L’istante avvisa che gli interventi hanno bisogno di un proprio tempo per la relativa esecuzione, che ha provveduto a pagare le fatture intestate alla moglie per materiali e servizi e che, presumibilmente, nel corrente mese di giugno sarà trasferito lavorativamente d’autorità presso altra sede per circa due anni.
Chiede, quindi, di conoscere se concedendo in locazione l’immobile in questione per i detti due anni, possa continuare a fruire della detrazione maggiorata o ciò precluda l’accesso, in caso di locazione stipulata nel corso del 2026.
L’Agenzia delle entrate ricorda che per l'accesso al regime di favore la condizione, per quanto d'interesse, è che nel 2026 l'immobile sia adibito ad abitazione principale (a sostegno, circ. 8/E/2025) e, in particolare e per ciò che rileva nella fattispecie rappresentata, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
Pertanto, l’agenzia ritiene che il contribuente, nel rispetto delle ulteriori condizioni, possa fruire, per le spese sostenute nel 2026, della detrazione prevista dall'art. 16-bis del Tuir, nella misura maggiorata del 50%, a condizione che l'unità immobiliare oggetto degli interventi sia effettivamente adibita, a conclusione dei lavori, ad abitazione principale, da intendersi, come tale, “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. (riproduzione riservata)
Pistoia

Condividi sui Social Network