Bonus 110% con controlli in capo al beneficiario


  • Più scelte per la gestione della detrazione

    Doppia possibilità per la fruizione del bonus del 110%: sconto dal fornitore o cessione del credito. Ma il controllo ricadrà in capo ai soggetti beneficiari con recupero in caso di assenza e/o mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti richiesti.

    Queste alcune delle indicazioni che il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha confermato, in sede di commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria lo scorso 22 luglio (si veda ItaliaOggi, 23/07/2020) sul tema della corretta applicazione delle disposizioni, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 (decreto “Rilancio”), come convertito con modificazioni nella legge 77/2020, relative alla detrazione del 110% e relativo trasferimento.

    Innanzitutto, viene ricordato che la maxi detrazione è stata introdotta con il decreto “Rilancio” che ha previsto anche la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta del bonus in sede di dichiarazione (REDDITI), per un contributo anticipato nella forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore di beni e/o servizi o, addirittura, per la cessione del credito in pari misura alla detrazione spettante.

    Si ricorda che si tratta di una detrazione maggiorata al 110% delle spese sostenute nell’intervallo tra l’1/07/2020 e il 31/12/2021 a fronte di interventi relativi al rifacimento del cappotto dell’edificio, al risparmio energetico, alla prevenzione del rischio sismico, alla installazione di impianti fotovoltaici nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

    Necessariamente devono essere eseguiti gli interventi cosiddetti “trainanti”, sia su parti a comune, sia su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e su edifici unifamiliari, come l’isolamento termico (involucro con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente), la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda o antisismici.

    Nel caso in cui “congiuntamente” ai detti interventi ne siano eseguiti ulteriori, finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio, anche le ulteriori spese, per effetto del disposto trascinamento, possono beneficiare, in luogo di quella attualmente applicabile, l’aliquota più elevata del 110%.

    Nell’audizione è stato ricordato che, stante la presenza di una agevolazione di maggior favore, il contribuente, per la relativa fruibilità e/o cessione, deve ottenere, rispettivamente, il visto di conformità, seppure “leggero”, dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nonché l’attestazione (o asseverazione), da parte di tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico per gli interventi antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici, dell’avanzamento di classe energetica in particolare, ma anche della congruità delle spese sostenute, in relazione agli specifici interventi che dovranno essere stabiliti da uno specifico provvedimento ministeriale.

    Sul punto è importante ricordare la presenza di una sanzione amministrativa specifica e di natura pecuniaria, da euro 2 mila a euro 15 mila per ogni asseverazione infedele, in aggiunta alle sanzioni di natura penale, se la violazione costituisce, appunto, reato.

    In alternativa alla fruizione diretta, in cinque (o dieci) quote annuali di pari importo, delle detrazioni, il contribuente può optare per lo sconto sul corrispettivo fino all’importo massimo pari al medesimo corrispettivo o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

    I cessionari dovranno utilizzare la detrazione come credito d’imposta, sulla base delle rate specificatamente previste (5 o 10, in relazione alla tipologia di intervento), con l’impossibilità di usufruire negli anni successivi della quota non utilizzata nell’anno.

    Infine, con particolare riferimento alle responsabilità, i fornitori e gli altri cessionari risponderanno esclusivamente per l’eventuale utilizzo errato del credito d’imposta (in misura irregolare o maggiore rispetto alla entità spettante o al credito ricevuto o allo sconto praticato), mentre i soggetti beneficiari (proprietari dell’immobile in primis) potranno essere soggetti ai relativi controlli, nell’ambito anche dell’ordinaria attività con l’inevitabile recupero della detrazione, qualora sia accertata l’assenza e/o la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla fruibilità della stessa, gravata da sanzioni e interessi. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

         


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