Aiuto alla crescita economica (ACE) potenziata al 15% per il 2021


  • Proroga a tutto il 2021 per la conversione delle imposte anticipate

    Rendimento da utilizzare per l’applicazione dell’aiuto alla crescita economica (Ace) per il 2021 fissato nell’aliquota maggiorata del 15%. Proroga al 31 dicembre prossimo della possibilità di conversione delle imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e al citato aiuto alla crescita economica (Ace) in credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Credito d’imposta anche cedibile a terzi senza limiti.

    Queste le novità introdotte dall’art. 19 del dl 25/05/2021 n. 73 concernente le “Misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (decreto “Sostegni bis”), che intervengono sulla determinazione del rendimento nozionale, di cui all’art. 1 del dl 6/12/2011 n. 201, convertito con modifiche dalla legge 214/2011, applicabile alla variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020 (per i solari).

    L’intervento si è reso necessario per incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deterioratasi per effetto della pandemia e si concretizza in un vero e proprio rafforzamento dell’incentivo per l’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020 ovvero per il 2021, se si considera l’esercizio solare.

    L’ulteriore novità, in aggiunta alla super aliquota, concerne la possibilità di fruire dell’agevolazione in via anticipata, nella forma di credito di imposta, in alternativa alla deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto, come indicato anche nella relazione illustrativa al provvedimento, con possibile cessione del credito stesso, in alternativa al rimborso o all’utilizzo in compensazione.

    Le nuove disposizioni, in effetti, si applicano per le variazioni in aumento di ammontare non superiore a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio e, con riferimento al 2021, tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis.

    Per il periodo d’imposta 2021 (solari), la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale, relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 è determinato con un’aliquota pari al 15% e potrà essere riconosciuta in via anticipata sotto forma di credito d’imposta, mentre per la restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2010, il rendimento nozionale è determinato utilizzando l’aliquota dell’1,3%.

    Il credito d’imposta si calcola applicando al citato rendimento maggiorato indicato, le aliquote Irperf/ e/o Ires vigenti nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 e può essere utilizzato, previa comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti o dal giorno successivo alla delibera assembleare di destinare a riserva, in tutto o in parte, l’utile d’esercizio.

    La norma stabilisce anche i meccanismi di recupero (recapture) del beneficio fiscale fruito nel caso in cui, nei due anni successivi al 2021, il patrimonio netto si riduca per motivi diversi dall’emersione di perdite d’esercizio; mutuando l’esempio proposto nella relazione, se nel 2021 sono stati eseguiti incrementi per 1.000, con credito d’imposta pari a 36, seguiti da decrementi per 200, la variazione del capitale del 2021 sarà pari a 800, con un obbligo di restituzione pari a 7,2, determinato con il seguente rapporto: 200 : 1.000 = X : 36 e se, continuando, la variazione del capitale è pari a 800 a fine 2021 e si riduce a 500 a fine 2022, a fronte di un bonus di 36, nel 2022 dovrà essere restituito un ammontare pari a 10,8 così determinato: (800-500):1.000= X : 36.

    Il credito d’imposta non produce interessi e potrà essere utilizzato, senza alcun limite di importo, in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 o richiesto a rimborso; in alternativa, il credito potrà essere ceduto, senza limiti nel numero dei trasferimenti e nella tipologia di cessionari, con le medesime modalità del cedente, tenendo conto che i cessionari risponderanno soltanto dell’irregolare utilizzo del credito d’imposta.

    Il citato credito d’imposta, infine, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ma non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla formazione del valore della produzione netta ai fini del tributo regionale (Irap) e nemmeno ai fini del rapporto, di cui al comma 5, dell’art. 109 del dpr 917/1986 (Tuir). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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