Frodi contabili Iva e obblighi di trasparenza sugli emittenti


  • Ecco le nuove regole!

    Reazione alle frodi contabili in materia di Iva e armonizzazione degli obblighi di trasparenza sugli emittenti di valori mobiliari. Via libera definitivo del consiglio dei ministri ai decreti legislativi che attuano alcune direttive europee che "istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi dell'imposta attraverso l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) a determinate operazioni a rischio di frodi” e che “armonizzano gli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva europea sul prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari".

    Frodi contabili Iva

    Riguardo al primo dei due punti, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, "il decreto introduce una procedura particolarmente veloce e semplificata che consente agli Stati di applicare il reverse charge quando i controlli fiscali rilevino l`esistenza di frodi improvvise e massicce su specifiche transazioni commerciali". Il provvedimento, inoltre, "amplia l'elenco delle operazioni alle quali gli Stati membri, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, possono applicare il regime dell'inversione contabile per il versamento dell'Iva. Il reverse charge può quindi essere esteso alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, ai dispositivi a circuito integrato". Resta confermata per il Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di individuare, con decreti di natura non regolamentare,  "ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge nell`ambito degli elenchi inclusi nella direttiva europea. Il ministro può anche, attraverso propri decreti di natura regolamentare, individuare ulteriori operazioni non incluse negli elenchi per le quali sarà necessario ottenere l`autorizzazione dalle istituzioni europee".

    Armonizzazione obblighi trasparenza

    Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato inoltre in via definitiva un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/50/UE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato,  della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE .
    I punti maggiormente qualificanti dell’intervento normativo, si legge dal comunicato del Governo, sono:
    •    l’innalzamento della soglia oltre la quale scattano gli obblighi di  comunicazione al mercato delle partecipazioni azionarie rilevanti detenute in società con azioni quotate: si passa dall’attuale livello del 2 per cento al 3 per cento, soglia più in linea con l’esperienza degli altri paesi europei e in grado di bilanciare meglio le esigenze  di trasparenza informativa, che rimane garantita, con le esigenze di semplificazione e riduzione dei costi  a beneficio degli investitori;
    •    l’abrogazione della rendicontazione trimestrale delle società emittenti, con contestuale attribuzione  alla Consob del potere di reintrodurla con i contenuti attualmente in vigore solo previa realizzazione di un’analisi di impatto da cui emerga l’assenza di eccessivi oneri per gli emittenti, in particolare le PMI, e da cui risulti che tali informazioni contribuiscono ad alimentare le  scelte degli investitori senza però condurre ad un’attenzione particolare ai risultati di breve termine.
    Altre disposizioni del decreto legislativo sono volte a: semplificare alcuni aspetti definitori, quali – ad esempio – la determinazione dello stato membro di origine, la qualifica di PMI soggette ad una soglia per la notifica delle partecipazioni rilevanti nella misura del 5 per cento, più elevata di quella ordinaria (3 per cento), la distinzione tra la fase di ammissione a quotazione e quella di ammissione alle negoziazioni; ridurre gli oneri informativi a carico delle società emittenti, adeguandoli ai livelli di regolazione minima dettati dalla Direttiva e salvaguardando comunque un adeguato regime informativo; disegnare un sistema di sanzioni efficace e proporzionato, sia per le società che commettano violazioni, sia nei confronti degli esponenti aziendali e del personale che abbiano contribuito alle violazioni suddette.