Superbonus anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all’efficientamento energetico e sismico


  • L'intervento deve essere autonomo rispetto a quello destinatario dei contributi pubblici

    Superbonus anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all’efficientamento energetico e sismico dell’edificio che ha già subito precedenti interventi antisismici, purché il detto intervento consenta il conseguimento dei limiti prestazionali imposti dalla norma agevolativa. Si deve trattare, però, di un ulteriore e autonomo intervento rispetto a quello per il quale si è beneficiato di contributi per la ricostruzione.

    Questi, in estrema sintesi, i contenuti di una recente risposta (n. 134/2022) a un preciso interpello avente ad oggetto l’applicazione della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), di cui all’art. 119 del dl 34/2020 e la cumulabilità della detta agevolazione con il contributo pubblico per la ricostruzione post sisma.

    L’istante è un amministratore pro tempore di un condominio, il quale ha evidenziato che l’edificio da lui gestito è stato danneggiato dal sisma del 2009 che ha interessato tutto il territorio dell’Aquilano e che, con la scheda di “agibilità e danno nell’emergenza sismica” (Aedes), lo stesso è stato classificato con esito di agibilità B, in relazione all’assenza di danni strutturali con conservazione della propria capacità portante.

    Quindi, in relazione ai danni riportati nel 2009, i condòmini hanno ottenuto un contributo statale per l’esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino ma, in seguito agli eventi sismici del 2016, l’assemblea ha deciso di procedere con un ulteriore intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio, valutando la possibilità di accedere alla detrazione maggiorata del 110% (super sismabonus), di cui all’art. 119 del dl 34/2020.

    L’istante, facendo riferimento a un recente documento di prassi (risoluzione n. 28/E/2021),  chiede ora se la limitazione all’utilizzo delle agevolazioni fiscali riferibile alla locuzione “solo per la parte eccedente il contributo statale” riguardi l’ipotesi in cui per il medesimo intervento siano stati erogati contributi pubblici e contestualmente si fruisca dell’agevolazione o l’ipotesi in cui l’agevolazione vada a rifinanziare interventi per i quali in passato si sia beneficiato di sovvenzioni pubbliche, in tutti i casi in cui siano stati erogati contributi destinati alla ricostruzione.

    Nella soluzione prospettata, l’amministratore istante ritiene che sia possibile fruire della detrazione maggiorata del 110%, per l’ammontare ammesso alla detrazione, senza dover procedere con la decurtazione del valore del contributo ricevuto in occasione degli eventi sismici del 2009 giacché il detto contributo è già stato utilizzato dal condominio per l’esecuzione di interventi diversi da quelli previsti con la recente delibera, destinati alla demolizione e ricostruzione dell’edificio al fine di ottenere la riduzione del rischio sismico.

    L’Agenzia delle entrate, come di consueto, dopo aver sviluppato un’ampia ricognizione delle disposizioni e della relativa evoluzione, ha confermato il contenuto del comma 4-quater dell’art. 119 del dl 34/2020, come inserito dalla lett. h), comma 66 dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) la quale prevede, a partire dall’1/01/2021, che “nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a fa data dal 1° aprile 2019 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi del comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione” relativamente agli interventi antisismici; il concetto è stato poi ribadito con l’ulteriore documento di prassi (risoluzione n. 28/E/2021) che ha ulteriormente precisato che la concessione di contributi pubblici non è di per sé causa ostativa all’applicazione delle agevolazioni fiscali.

    Pertanto, nelle conclusioni, l’Agenzia delle entrate richiama il comma 13 dell’art. 119 per evidenziare le condizioni e gli adempimenti richiesti ma precisa che, in presenza delle asseverazioni obbligatorie (comma 4, art. 119) e nel rispetto di ogni altra condizione prescritta, è possibile fruire della detrazione del 110% nei limiti di spesa previsti dalla norma senza dover sottrarre, dalle spese sostenute, il contributo pubblico già ricevuto in relazione agli interventi realizzati anteriormente in conseguenza dei danni subiti nel 2009, trattandosi di un nuovo ulteriore e autonomo intervento, pur dovendo tenere conto del décalage per gli interventi condominiali (110% per quelli fino al 31/12/2023, 70% per quelli del 2024 e 65% per quelli del 2025). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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