La sottoscrizione di un contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali entro il quinquennio dall'acquisto dei fondi rustici con l’applicazione dell’agevolazione della piccola proprietà contadina (P.P.C.) non comporta automaticamente la decadenza dall'agevolazione fruita.
Per l’Agenzia delle entrate, però, deve trattarsi di contratti di compartecipazione agraria stipulati nel rispetto di tutti i requisiti che caratterizzano i detti contratti di tipo associativo e della relativa disciplina normativa e che potranno essere, di conseguenza, oggetto di valutazione da parte degli uffici periferici.
Così l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta ad un preciso interpello (risposta n. 74/2026) è intervenuta sulla decadenza dell’agevolazione relativa alla piccola proprietà contadina (P.P.C.), di cui al comma 4-bis dell’art. 2 del D.L. 194/2009, in presenza di un contratto di compartecipazione agraria per l’effettuazione di coltivazioni stagionali, di cui all’art. 56 della legge 203/1982.
La società agricola istante, infatti, in possesso di tutti i requisiti, di cui al comma 3, dell’art. 1 del d.lgs. 99/2004 (I.A.P.), è intenzionata ad acquistare dei terreni agricoli fruendo della detta agevolazione, di cui al comma 4-bis dell’art. 2 del D.L. 194/2009 ma, entro un quinquennio da detto acquisto, è intenzionata a stipulare un contratto di compartecipazione agraria con altra società agraria avente a oggetto i citati terreni e chiede, quindi, fornendo una propria soluzione interpretativa, se in relazione alla detta operazione scatti o meno la decadenza delle agevolazioni fruite.
La società, richiamando alcuni documenti di prassi (risoluzione n. 4/DF/2023) ritiene, in analogia al caso indicato nella richiamata risoluzione, che la compartecipazione non comporti il venir meno dell’agevolazione fruita giacché il proprietario mantiene sia la titolarità dei terreni sia la conduzione diretta, provvedendo insieme al concessionario alla coltivazione del terreno.
Si ricorda, innanzitutto, che la decadenza dall'agevolazione si realizza nelle ipotesi di alienazione volontaria dei terreni entro cinque anni dall'acquisto, a norma del combinato disposto del comma 4 bis dell’art. 2 del D.L. 194/2009 e del comma 3 dell’art. 11 del d.lgs. 228/2001, non realizzandosi la decadenza se il contribuente aliena il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c., e nel caso di cessazione della coltivazione, per il coltivatore diretto, o della conduzione, per l'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), del fondo entro i cinque anni dall'acquisto.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta, specifica che il parere viene fornito limitatamente alla valutazione della decadenza, senza entrare nel merito della spettanza o meno dell’agevolazione ma, per quanto di interesse e analizzando le disposizioni, conferma che si tratta di una importante agevolazione tesa a promuovere l'acquisizione di terreni agricoli, sottraendo questa tipologia di atti dall'imposta di registro proporzionale e che anche le società agricole possono usufruire dell’agevolazione, atteso che il comma 4 dell’art. 2 del dlgs 99/2024 dispone che alle società agricole, qualificate imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto; la perdita dei requisiti nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale (Iap) determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
Con riferimento alla detta agevolazione, la Suprema Corte (Cassazione, sentenze numero 13631/2004 e 6688/2014 e ordinanza 3811/2017) ha affermato che l’ipotesi di decadenza scatta nell’ipotesi in cui vi sia la concessione in mero godimento dei terreni agevolati, indipendentemente dalla durata e, pertanto, anche nelle fattispecie oggetto delle pronunce richiamate concernenti ipotesi di affitto di fondi per coltivazioni stagionali o intercalari ma, sebbene con riferimento a un diverso tributo (I.M.U.), la problematica è stata affrontata dal Ministero dell'economia e delle finanze (risoluzione n. 4/DF/2023) che ha affermato che il possessore dei terreni, con il detto contratto, non perde mai la conduzione dei propri terreni ma li conduce in forma associata.
L’Agenzia delle entrate, pertanto, alla luce delle considerazioni appena indicate, chiarisce che, in linea di principio, la presenza di un contratto di compartecipazione agraria sottoscritto nel quinquennio dall’acquisto agevolato non comporta automaticamente la decadenza dall'agevolazione ma allo stesso tempo precisa che deve trattarsi di contratti di compartecipazione agraria stipulati nel rispetto di tutti i requisiti (coltivazione congiunta, in primis), che caratterizzano tali contratti di tipo associativo e della relativa disciplina normativa, e non di mera concessione in godimento a terzi del fondo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata).
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