Per la deduzione delle spese di rappresentanza dei professionisti si chiede una prova diabolica che si concretizza nel rispetto del “principio di inerenza”.
Al fine di poter dedurre la spesa e/o il costo dal reddito di lavoro autonomo, infatti, il professionista deve dimostrare, oltre al sostenimento del costo, la presenza di un collegamento, anche indiretto, tra le dette spese e la realizzazione dei compensi dalla propria attività.
Questa l’indicazione dei giudici con l’ermellino (Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n. 26553/2025) che hanno trattato il tema della deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nell’ambito del reddito di lavoro autonomo.
Dopo la riforma fiscale, il comma 2 dell’art. 54-septies del D.P.R. 917/1986 (Tuir) dispone che le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo nella misura dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta considerato e che, tra questi costi, devono essere individuati quelli sostenuti per l’acquisto di beni destinati a essere ceduti gratuitamente, come gli omaggi, gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.
Il decreto 19 novembre 2008, applicabile anche al reddito di lavoro autonomo (circ. n. 34/E/2009 § 1) stabilisce che si devono ritenere spese di rappresentanza, se effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi a titolo gratuito, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento rispetti criteri di ragionevolezza in relazione all’obiettivo di realizzare benefici economici per l’impresa, coerentemente con le pratiche commerciali del comparto economico cui il contribuente appartiene.
Nell’ordinanza si evidenzia che il giudice dell’appello, confermando la sentenza di primo grado, ha affermato che la prova dell'inerenza degli oneri deducibili compete al contribuente affermando che l'acquisto di un vaso d’epoca si risolve nell'acquisto di un'opera d'arte, che può rientrare le spese di rappresentanza, ma nel caso di specie non risultava integrata la prova dell'inerenza con l'attività professionale, che sulla corresponsione di un premio agli allievi di una scuola del comune natale della madre del contribuente, certamente meritoria, non è stata fornita la prova che fosse presente un rapporto di inerenza con l'attività professionale e, in relazione, all'acquisto di oggetti di pregio e di gioielli, da distribuire alla clientela con finalità promozionali, si difettava di ogni prova in relazione alla reale destinazione di detti oggetti, con conseguente assenza della dimostrazione del rispetto del noto “principio di inerenza”.
La Suprema corte di Cassazione, per quanto appena indicato, "in tema di deducibilità delle spese promozionali da parte del professionista” ha affermato che “non è sufficiente la dimostrazione dell'astratta possibilità di ricomprendere un bene acquistato tra le spese di rappresentanza, in considerazione della sua natura, per rendere in concreto deducibile l'onere sostenuto per l'acquisto, occorrendo assicurare la prova che l'acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell'attività professionale e non personali, e che pertanto gli esborsi sostenuti rispettino il requisito dell'inerenza".
Pertanto, appare necessario che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il riconoscimento dell’inerenza resti condizionato dalla destinazione dei beni a finalità promozionali dell’attività professionale e di pubbliche relazioni.
In estrema sintesi, quindi, per i giudici di legittimità, al fine di poter dedurre la spesa e/o il costo dal reddito di lavoro autonomo, il contribuente deve dimostrare, oltre al sostenimento del costo, la presenza di un collegamento, anche indiretto, tra le dette spese e la realizzazione dei compensi da attività professionale.
Per quanto indicato dai giudici supremi, la prova dell’inerenza risulta da una parte necessaria (Amministrazione finanziaria) ma dall’altra parte (contribuente) oltremodo diabolica, in presenza di una contestazione, giacché il collegamento funzionale, per esempio, tra l’acquisto del bene di valore (il vaso d’autore o d’epoca) e la realizzazione dei ricavi (compensi) dalla propria attività è di impossibile dimostrazione.
Pare leggermente diversa la situazione dei beni omaggiati alla clientela, anche di valore, ma anche in questo caso, posta la difficile dimostrazione che i detti regali apportino un valore aggiunto ai fini del raggiungimento dei ricavi, si richiede anche la prova dell’effettiva consegna gratuita al cliente dello studio, al fine di dimostrare la reale destinazione degli oggetti che imporrebbe al professionista diligente, quantomeno, di far firmare una ricevuta a cura del beneficiario, restando incerta l’efficacia probatoria di detto documento, anche difficilmente ottenibile. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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