Dal 2026 non formeranno reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e le somme accantonate a riserve destinate allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio, nonché le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali, nel caso in cui si generi un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio.
Con l’art. 14 della legge di conversione del D.L. 84/2025 (decreto fiscale) è stata definita la disciplina tributaria e dei relativi benefici fiscali destinati alle imprese sociali, di cui al d.lgs. 112/2017 (Codice delle imprese sociali), con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 18 di detto codice.
Si ricorda, innanzitutto, che l'impresa sociale rientra tra gli enti del Terzo settore (Ets), ai sensi del d.lgs. 117/2017, e costituisce, non un distinto ente giuridico, bensì una qualifica acquisibile al ricorrere di determinati requisiti dettati dalla specifica disciplina, di cui al d.lgs. 112/2017.
Gli enti dotati della qualifica di impresa sociale determinano il reddito secondo le norme ordinariamente applicabili alle diverse tipologie di enti che possono assumere tale qualifica, con l'aggiunta delle particolari misure di favore definite, in particolare, dall’art. 18 del d.lgs. 112/2017 (risposta n. 243/2020).
Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'esercizio dell'attività ispettiva organizzata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 23 del D.M. 29 marzo 2022 e del D.M. 20 luglio 2022, le somme accantonate a riserve destinate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 3 del d.lgs. 112/2017 o destinate allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio e le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali, eseguite in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83 del D.P.R. 917/1986, nel caso in cui si generi un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio.
Tale ultima disposizione è stata introdotta al fine di evitare che l'ammontare dovuto per Ires, in seguito alle variazioni fiscali, possa essere, a sua volta, tassato quale costo non ammesso in deduzione e oggetto di ripresa in aumento.
Per le imprese sociali risultano, pertanto, tassati gli utili e gli avanzi di gestione distribuiti sotto qualsiasi forma (emissione di strumenti finanziari, aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto o versato dai soci o con erogazioni liberali in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali) mentre l'utilizzo delle riserve a copertura di perdite risulta possibile e non comporta la decadenza della detassazione degli utili reinvestiti, ma a condizione che non si proceda con una distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 del citato art. 18.
Sul tema, l'Agenzia delle Entrate (risposta n. 243/2020) aveva precisato, però, che, in base alle disposizioni, di cui al citato art. 18 del d.lgs. 112/2017, soltanto l'utile e l'avanzo di gestione derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria, destinati a incremento del patrimonio dell'impresa sociale, non dovevano concorrere alla formazione del reddito di periodo.
L’articolo 14 in commento, quindi, opportunamente interviene sulla disciplina delle agevolazioni fiscali per le imprese sociali, di cui al citato art. 18 e, in particolare, la nuova disposizione precisa che le previsioni, contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 18, non sono più soggette alla procedura di rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea e che i benefici fiscali si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (quindi a partire dal 1° gennaio 2026).
Il comma 1 dell’articolo 18 dispone che le somme destinate al contributo per l’attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali condotta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché quelle destinate alle riserve di capitale per lo svolgimento delle attività statutarie o all’incremento del patrimonio, come prescritto dal comma 3 del medesimo provvedimento, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, e che l’utilizzo delle riserve, a copertura di perdite, non comporta la decadenza dal beneficio, a condizione che non si distribuiscano utili fino alla ricostituzione delle riserve.
Il comma 2, inoltre, esclude dall’imposizione diretta i valori che si riferiscono alle variazioni del risultato di bilancio, ai sensi dell’articolo 83 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), se tali variazioni implicano un utile o un maggior utile destinato all’incremento patrimoniale.
Come indicato nel dossier relativo alla conversione del decreto fiscale (A.C. 2460-A) l’articolo 14 deriva dalla Comfort letter del 7 marzo 2025 della Commissione europea, nella quale è stato affermato che l’esenzione fiscale qui esaminata è vincolata alla condizione che i profitti siano reinvestiti nelle attività sociali “non commerciali” e non costituisce un aiuto di Stato per il suo carattere non selettivo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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