L'Iva, l'Irap, le ritenute e i diritti camerali restano esclusi dal beneficio dell'estinzione per confusione, con riferimento al periodo anteriore o posteriore al sequestro, permanendo i relativi obblighi di versamento e dichiarativi, se previsti, anche a seguito di confisca definitiva.
Estinto per confusione anche il credito d’imposta maturato per investimenti in beni strumentali nuovi, per la parte inutilizzata.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 120/2025 di ieri, è intervenuta in merito alla confisca dei beni, ai sensi del comma 2 dell’art. 50 del d.lgs. 159/2011.
Il contribuente, nell’istanza di interpello, ha riferito che il tribunale di competenza ha disposto il sequestro di beni immobili, beni mobili registrati, totale capitale e complesso aziendale della società, nonché degli importi depositati su alcuni conti correnti bancari.
Sulla base di questa situazione, il contribuente ha chiesto, innanzitutto, di conoscere l’esatta individuazione del perimetro applicativo (oggettivo e temporale) dell’effetto estintivo per confusione del credito erariale; nell’interpello si richiamano tutti i tributi ovvero Ires, Iva, Irap, ritenute alla fonte, imposte di registro, ipotecaria e catastale, tasse sulle concessioni governative e diritti camerali.
L’istante, inoltre, chiede di sapere se il credito maturato sugli investimenti in beni strumentali, di cui al comma 1056, dell’art. 1 della legge 178/2020 si deve ritenere estinto per la parte non utilizzata, di conoscere il corretto trattamento contabile e, infine, l’applicazione dell’imposta municipale (IMU) tra la data del sequestro e il provvedimento di assegnazione degli immobili.
L’Agenzia delle entrate richiama determinate disposizioni, di cui all’art. 117 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e, tenendo conto della sovrapposizione tra il comma 15 dell’art. 2-sexies della legge 575/1965 e il comma 2 dell’art. 50 del codice delle leggi antimafia, concernente l'estinzione per confusione dei crediti erariali nell'ipotesi di confisca di beni, aziende o società sequestrate, richiama espressamente i chiarimenti forniti con datati documenti di prassi (risoluzioni numero 114/E/2017 e 70/E/2020).
Per effetto dei contenuti delle disposizioni richiamate e dei documenti di prassi citati, l’agenzia ritiene, in risposta al primo quesito, che a seguito di confisca definitiva, essendo venuta meno la pluralità dei soggetti del rapporto obbligatorio, tutti i debiti erariali, maturati con riferimento ai periodi di imposta anteriori e posteriori al sequestro, si estinguono per confusione; se non onorati, si estinguono per confusione e non sono più dovuti.
In merito al secondo quesito, si ritiene estinto per confusione anche il credito di imposta maturato per l’acquisto dei beni strumentali nuovi, di cui al comma 1056, art. 1 della legge 178/2020 per la parte non utilizzata mentre, in risposta al terzo quesito, le eventuali sopravvenienze attive emergenti dalle rettifiche contabili eseguite a seguito dell'estinzione per confusione dei debiti tributari nei confronti dell'erario non assumono alcuna rilevanza ai fini Irap, poiché non rientrano nel valore della produzione netta imponibile.
In relazione alla confisca definitiva, poi, per l’agenzia torna applicabile la disciplina in tema di 'scissione dei pagamenti', di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, posto che la fattispecie sia riconducibile alle ipotesi di controllo societario, come indicate nel comma 1-bis del citato art. 17-ter (lett. b), mentre, stante il fatto che l'imposta municipale unica (IMU) non rientra tra i tributi erariali gestiti dall'agenzia, il quesito inserito nell’istanza risulta improcedibile e, come tale, improduttivo degli effetti tipici dell'interpello, di cui al comma 5, dell’art. 11 della legge 212/2000. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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