Per le successioni aperte dal 1° gennaio scorso, contribuenti fai da te. Non sono più gli uffici a determinare l’imposta di successione dovuta ma è direttamente il contribuente che, a seguito di presentazione della denuncia, deve eseguire i versamenti entro novanta giorni dalla presentazione.
Rimodulate al ribasso le sanzioni amministrative per omissione e infedeltà e introdotto lo svincolo immediato delle attività cadute in successione, in presenza di unico erede di età non superiore a ventisei anni.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la circolare 16 aprile 2025 n. 3/E, i chiarimenti sulle principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni, dopo le modifiche indicate nella legge delega (legge 111/2023), attuate con il d.lgs. 139/2024, la legge 104/2024 e il d.lgs. 87/2024.
I principali obiettivi del legislatore riformatore erano quelli concernenti l’introduzione di un sistema di autoliquidazione delle imposte e di riduzione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, in un’ottica di semplificazione, con la conseguenza che il decreto delegato è intervenuto prepotentemente sul testo unico (T.U.S.), di cui al d.lgs. 346/1990.
La prima novità, per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, riguarda il sistema di autoliquidazione delle imposte, tenendo conto che, competenti territorialmente, sono gli uffici dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era collocata l’ultima residenza del defunto, o dell’ultima residenza italiana, se il defunto era residente all’estero, e la sede di Roma, se l’ultima residenza non è nota.
La maggiore novità, come introdotta dal d.lgs. 139/2024, riguarda l’applicazione del principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, in virtù del quale l’imposta non viene più liquidata dagli uffici finanziari ma dagli eredi del de cuius.
Per facilitare il pagamento dell’imposta principale (quella complementare è liquidata sempre dagli uffici) l’agenzia ha istituito specifici codici tributo (risoluzione n. 2/E/2025) da utilizzare con la delega modello F24; solo nel caso in cui l’ufficio rilevi la debenza di un maggior debito per imposta principale, lo stesso procederà con la notifica di un avviso di liquidazione specifico, nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.
Il pagamento dell’imposta autoliquidata deve essere eseguito entro il termine di novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (per esempio: apertura della successione il 22 ottobre 2025, presentazione dichiarazione il 15 aprile 2026, versamento entro e non oltre il 20 gennaio 2027).
L’ulteriore novità riguarda la possibilità, per le banche e gli altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, in presenza di richiesta da parte dell’unico erede di età non superiore a ventisei anni, di procedere con lo svincolo delle attività cadute in successione, anche in presenza di chiamati all’eredità che hanno rinunciato alla medesima eredità.
La circolare, nello specifico paragrafo (§ 4), indica le modalità di determinazione dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 7 del testo unico, con indicazione delle franchigie (1 milione di euro per beneficiario) e delle relative aliquote, indica (§ 5) le modalità di presentazione (in linea di principio, telematicamente) e riassume la disciplina stabilita dal comma 2 dell’art. 22 del medesimo testo unico per la deducibilità dei debiti (debiti tributari, spese di mantenimento e mediche e quant’altro).
Un’altra novità riguarda l’attività accertativa in presenza di liberalità indirette, dopo la modifica dell’art. 56-bis del testo unico, che può essere eseguita esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, non sussistendo più la condizione che le liberalità determino un incremento patrimoniale, mentre l’art. 7 della legge 104/2024 ha introdotto, nell’art. 36 del testo unico, il comma 5-bis con la previsione dell’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento delle imposte per determinati soggetti.
Infine, risulta alquanto interessante la rimodulazione della disciplina sanzionatoria giacché, in caso di omissione della dichiarazione, la sanzione amministrativa passa al 120% (anziché dal 120% al 240%) dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio, la sanzione per la presentazione tardiva, oltre a trenta giorni, passa al 45% (anziché dal 60% al 120%) dell’imposta dovuta, la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione passa all’80% (anziché dal 100% al 200%), alla stessa stregua di altre violazioni commesse, mentre in presenza di dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, la sanzione formale potrà variare da 250 a 1.000 euro (anziché da 500.000 o 2 milioni di lire). Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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